Aspetti legali nelle operazioni M&A di Studi dentistici

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Nel nostro contributo di settimana scorsa M&A di Studi Dentistici: Lo Stato attuale del mercato , abbiamo analizzato le principali peculiarità del mercato delle operazioni M&A di studi dentistici.

Abbiamo visto, innanzitutto, come la cessione di uno Studio dentistico possa avvenire secondo due diverse configurazioni, tra loro alternative: la cessione del solo pacchetto pazienti, oppure la cessione dell’intera struttura (quindi comprensiva di attrezzature, dipendenti, immobile o contratto di locazione, ecc.).

In genere questo secondo tipo di operazioni riguarda Studi di dimensioni medio-grandi, dotati di un numero considerevole attrezzature di ultima generazione e caratterizzati da un alto grado di autonomia dello staff rispetto al titolare.

In genere detti Studi, da un punto di vista giuridico, sono organizzati in modelli societari.

In tali casi, quindi, l’operazione di cessione/acquisizione assumerà la forma giuridica, a seconda dei casi, di:

1) compravendita delle quote;

2) cessione/acquisizione dell’azienda, eventualmente preceduta da un contratto di affitto (con diritto di riscatto a favore del conduttore).

 

Accanto ad uno degli strumenti contrattuali di cui sopra vanno poi previsti, comunque, da un lato un obbligo per il titolare (o per il “riferimento”) dello Studio, per 12/24 mesi, di affiancare personalmente l’acquirente, favorendo il subentro dello stesso sia nel rapporto fiduciario con la pazientela, sia nella gestione dello Studio e, dall’altro un divieto di concorrenza a carico dello stesso.

Per maggiori approfondimenti su affiancamento e divieto di concorrenza si rimanda al nostro precedente contributo Il Trasferimento di uno Studio Professionale: Affiancamento e Clausola di Salvaguardia .

 

È peraltro frequente l’ipotesi che la figura apicale dello Studio ceduto non si limiti alla non concorrenza ed all’affiancamento, per un breve periodo, ma rimanga all’interno della struttura come collaboratore se non, addirittura, come direttore sanitario.

In tal caso, quindi, oltre all’atto formale di cessione/acquisizione delle quote o dell’azienda, “arricchito” dalle obbligazioni personali di affiancamento e non concorrenza, le Parti stipuleranno anche un vero e proprio contratto di collaborazione professionale, il cui contenuto andrà via via definito sulla base delle specificità della singola operazione.

L’aspetto della collaborazione professionale è ancora più evidente nelle operazioni che avvengono mediante la sola cessione del “pacchetto pazienti”.

Da un punto di vista pratico e “visibile” tale operazione si sostanzia nel trasferimento del professionista cedente presso lo Studio dell’acquirente (altro singolo professionista o, come accade per la maggior parte dei casi, società o addirittura catena).

Come sopra accennato, in questi casi, lo Studio acquisito è, generalmente, di piccole dimensioni e tutto gravitante sul titolare.

Il rapporto di fiducia medico-paziente, in questi casi, è molto più intenso rispetto al caso precedente (dove, a ben vedere, il paziente è più fidelizzato al brand della struttura che al singolo medico).

Per questi motivi, più che una cessione dello Studio in senso tecnico (nozione che implica il passaggio del personale, vendita delle attrezzature, subentro nei locali etc.) siamo in presenza della nascita di un rapporto di collaborazione tra il “vecchio” dominus e la “nuova” struttura.

In altri termini: il cedente non si limita a presentare e canalizzare i propri pazienti, ma diventa a tutti gli effetti un medico che collabora attivamente (quindi eseguendo visite ed interventi) con l’acquirente.

 

Questo tipo di operazione presenta due temi (o meglio soprattutto due aspetti) da non sottovalutare.

1) l’affinità con la cessione/acquisizione di azienda: infatti, se l’operazione venisse riqualificata come cessione/acquisizione d’azienda, l’acquirente si troverebbe ad affrontare problemi non di poco conto, primo fra tutti l’obbligo di proseguire nel rapporto con i dipendenti dell’ex titolare (dal momento che la disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nel caso in cui la parte cedente sia un professionista-persona fisica, in forza dell’espresso rinvio all’art. 2112 c.c. da parte dell’art. 2238 c.c. – per maggiori approfondimenti si rinvia a Trasferimento dello Studio e subentro nei rapporti di lavoro ).

2) la non facile distinzione tra attività di canalizzazione e attività medico-sanitaria.

 

Se è vero che in linea teorica i due concetti sono nettamente distinti, dal punto di vista pratico il quadro è molto più complesso.

Questo perché, in concreto, il cedente che continua ad operare e a visitare i propri pazienti nella nuova struttura (nonché, eventualmente, anche alcuni pazienti dell’acquirente) compie, ovviamente, attività medico-sanitaria.

Da un punto di vista economico-finanziario, i pazienti (sia i “vecchi” che i “nuovi”) pagano le cure ricevute all’acquirente, che, a sua volta, riconosce delle somme al cedente, in relazione al fatturato prodotto ed incassato ed alla “provenienza” del paziente.

A parità di prestazione effettuata, gli riconoscerà un compenso maggiore se questa è stata svolta su un paziente “canalizzato” nella nuova struttura.

Dal punto di vista fiscale, però, i compensi corrisposti per la prestazione di attività medico-sanitaria non sono soggetti ad IVA.

Lo sono, invece, i compensi ricevuti per la presentazione di clientela (art. 54, co. 1 quater TUIR).

Ecco allora che è molto importante tenere a mente tutti questi aspetti (struttura giuridica dell’operazione, previsione del contratto di collaborazione…. e non solo) quando si concepisce, programma ed imposta un’operazione di M&A di uno Studio dentistico.