Risposte a quesiti in materia di STP: i Pronto Ordini del CNDCEC

Il recente documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in materia di Società tra Professionisti (di seguito STP), disciplinate dall’art. 10 della Legge 183/2011, dimostra che per le professioni liberali, in generale, esistono evidenti limiti e vincoli nella realizzazione di un modello societario attuabile per il tramite delle stesse.

Le principali motivazioni di un’evoluzione contenuta delle STP rispetto alle aspettative della riforma, possono essere ricondotte alle incongruenze di carattere previdenziale che continuano ad esistere nonostante le richieste di semplificazione e alle difficoltà operative che si rilevano prevalentemente in sede di iscrizione della società multidisciplinari presso i diversi Ordini di riferimento.

 

In un simile contesto, dunque, cerchiamo di chiarire alcuni dubbi di carattere generale riprendendo le risposte dei Pronto Ordini del CNDCEC pubblicati nella rispettiva area (‘Società tra professionisti’).

Ricordiamo che le questioni specifiche attinenti alla condotta degli iscritti (persone fisiche o giuridiche) sono rimesse all’autonoma valutazione dell’Ordine di riferimento, pertanto in casi di particolare complessità, considerato il contesto normativo attuale, è preferibile predisporre una bozza di statuto e sottoporlo al relativo Ordine di riferimento.

 

Tralasciando i Pronto Ordini che hanno affrontato il tema della maggioranza di soci non professionisti nelle STP (per approfondimenti, “Maggioranza Di Soci Non Professionisti Nelle STP: Il Nuovo Parere Del CNDCEC (PO N. 132/2021)eAggregazioni Professionali: STP Con Maggioranza Di Soci Non Commercialisti”), di seguito saranno sinteticamente analizzate le seguenti tematiche:

 

  • Socio di STP, iscritto nell’elenco speciale dell’Albo
  • STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi
  • Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP
  • Soci di STP, qualificazione dei revisori legali
  • Regime di pubblicità di una STP
  • Partecipazione di una STP ad altra STP
  • Partecipazioni di STP in società commerciali
  • Socio non professionista, amministratore di STP
  • Associazione professionale partecipata da altra associazione professionale e da STP
  • Divieto di partecipazione a più STP per i soci di investimento

 

Socio di STP, iscritto nell’elenco speciale dell’Albo (PO 64/2022)

L’iscritto nell’elenco speciale dell’Albo (consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede della banca in qualità di agente monomandatario) non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione di commercialista. Ne deriva che il soggetto può partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento o in qualità di socio di prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.

 

STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi (PO 31/2022)

La compagine sociale di una STP partecipata da una Srl, i cui soci e amministratori sono anche professionisti soci della STP, deve essere regolarizzata in quanto, seppur indirettamente, potrebbe eludere la norma che vieta la partecipazione societaria tramite interposta persona (art. 10 comma 6, L. 183/2011).

 

Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP (PO 254/2021)

La revisione legale è attività espressamente richiamata dall’art. 1 comma 4 lett. d) ed e) del D. Lgs. 139/2005, recante la disciplina sulla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pertanto potrà essere ricompresa nell’oggetto sociale della STP ma l’esercizio della stessa sarà consentito solo ai soci professionisti della STP iscritti anche nel Registro dei revisori legali.

L’incarico di componente del collegio sindacale o di ‘sindaco unico’  è esclusivamente di tipo personale. Non essendo precluso al socio di STP di esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato membro del collegio sindacale ovvero sindaco unico di Srl al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

 

Soci di STP, qualificazione dei revisori legali (PO 93/2021 e 287/2014)

 La revisione legale è esclusa dall’ambito di applicazione della legge 183/2011 in quanto non costituisce un’autonoma professione regolamentata in Ordini o collegi. Il CNDCEC ritiene che l’attività possa essere ricompresa tra le materie indicate nell’oggetto sociale della STP ma il suo esercizio sarà consentito solo ai soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano anche iscritti nel registro dei revisori legali.

I soci revisori legali potranno assumere la qualifica di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche.

 

Regime di pubblicità di una STP (PO 61/2021)

Lo speciale regime di pubblicità delle STP prevede il seguente iter:

– costituzione e iscrizione della STP nel Registro delle Imprese come società inattiva;

– iscrizione della STP nella sezione dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti;

– denuncia dell’avvio dell’attività professionale e annotazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle STP.

 

Partecipazione di una STP ad altra STP (PO 31/2020)

Sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, sarebbe indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP.

 

Partecipazioni di STP in società commerciali (PO 95/2019)

Il CNDCEC ritiene possibile che una STP acquisisca partecipazioni in società commerciali se l’acquisizione della partecipazione è tale da non pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale e a condizione che i soci della STP non assumano cariche sociali nella società partecipata, trattandosi evidentemente di partecipazioni di mero investimento. Sembra esclusa la possibilità di acquistare partecipazioni di controllo in imprese commerciali, pur potendo la società rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta  a tale scopo.

 

Socio non professionista, amministratore di STP (PO 73/2018)

In assenza di limitazioni legali, e compatibilmente con la disciplina delle STP, l’amministrazione potrà essere affidata anche ai soci non professionisti che partecipano alla STP.

 

Associazione professionale partecipata da altra associazione professionale e da STP

(PO 169/2018)

In un’ottica prudenziale, il CNDCEC ritiene che sia la costituzione che la successiva partecipazione ad un’associazione professionale rappresenti una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in Albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi. Ne deriva che né un’associazione professionale né una STP possano partecipare ad associazioni tra professionisti.

 

Divieto di partecipazione a più STP per i soci di investimento (PO 241/2016)

Il CNDCEC esclude che un socio professionista di una STP possa partecipare in qualità di socio di capitale ad altra STP, poiché nelle disposizioni di legge non esiste una distinzione fra socio professionista e non professionista in relazione all’incompatibilità della partecipazione a più STP.