Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti

La riorganizzazione delle attività professionali può far emergere dei dubbi interpretativi per effetto della mancanza di previsioni normative specifiche in materia.

In particolare, nell’ambito delle aggregazioni professionali realizzate per il tramite di una Società tra Professionisti, in relazione agli obiettivi perseguiti e alla composizione della compagine societaria scelta, potrebbero manifestarsi delle perplessità in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti una STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista.

 

Un caso concreto è stato affrontato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con i chiarimenti del Pronto Ordini n. 99 del 30 giugno 2021.

 

Il Caso

Nel caso in oggetto, lo statuto della costituenda società (nella forma di Srl) prevede l’esercizio unico ed esclusivo dell’attività di commercialista e la ripartizione delle quote di partecipazione secondo il seguente schema:

  • 5% professionista iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti;
  • 95% professionista iscritto presso l’Ordine dei Medici (anche amministratore).

Sembrerebbe trattarsi, dunque, di una STP mono disciplinare (l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio della sola attività di dottore commercialista) nella quale la maggioranza del capitale sociale è detenuta dal socio professionista non commercialista.

 

La Soluzione

L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo della STP è subordinata alla ricorrenza delle condizioni previste dalle soluzioni prospettate dal CNDCEC:

 

  1. a) se il socio iscritto all’Ordine dei Medici partecipa alla STP come socio professionista, l’oggetto sociale della società deve indicare le attività professionali regolamentate esercitate dai soci professionisti ordinistici, individuando, se necessario, come prevalente l’attività professionale di Commercialista (in tale ipotesi si rileverebbe una STP multi disciplinare).

Si rileva che i soci professionisti non sono tenuti ex lege a conferire la propria prestazione professionale (diventando nella STP s.r.l. soci d’opera) ma possono conferire denaro o altri beni e obbligarsi verso la STP a svolgere l’incarico professionale, conferito dal cliente alla società, secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.

 

  1. b) se il socio non commercialista partecipa come socio investitore, è necessario garantire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie da parte del socio commercialista, cui deve essere riservato il controllo della società (in tale ipotesi si rileverebbe una STP mono disciplinare).

Come si legge nell’Informativa n. 60/2019 del CNDCEC, nonostante sia ammessa la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Si rileva che la posizione del CNDCEC aderisce all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali (orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), non avallata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto il duplice profilo, ovvero almeno due soci professionisti e partecipazione al capitale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).

 

Regime di Amministrazione della STP

La legge n. 183/2011 non contiene disposizioni specifiche sul regime di amministrazione della STP ma sembra preferibile l’opzione interpretativa di riservare l’amministrazione della stessa ai soci professionisti, al fine di evitare possibili condizionamenti dei soci investitori presenti nella compagine societaria.

 

Stp Multidisciplinari

Nell’ipotesi di STP multi disciplinare, costituita in maniera conforme all’art. 10, c. 8, della Legge n. 183 /2011 e all’art. 8, c. 2, del D.M. n. 34/2013, si può individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale. Individuando l’attività prevalente, la STP è iscritta presso l’Albo o il registro dell’Ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

 

Nell’ambito di una STP multi disciplinare, l’assenza di previsioni che contemplino una percentuale minima di partecipazione in capo ai soci professionisti che svolgono l’attività individuata come prevalente nello statuto della STP sembrerebbe consentire l’operatività della stessa STP anche con una partecipazione simbolica della professione intellettuale di riferimento, consentendone, pertanto, l’iscrizione nel relativo Albo.

 

Considerata la carenza di previsioni normative in materia, sarebbe opportuna l’iscrizione della STP in tanti albi professionali quante sono le attività professionali esercitate, al fine di garantire l’applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico dell’attività professionale concretamente esercitata.