Partecipazione in studio associato o STP: il regime forfettario dei soci

Nel contributo “Le domande dei professionisti nell’ambito del passaggio generazionale” sono state esaminate le finalità che i professionisti intendono perseguire nell’ambito di un processo di riorganizzazione dell’attività e/o di un percorso finalizzato al passaggio generazionale interno e/o esterno.

Riprendiamo il caso generico analizzato in precedenza: un Dottore Commercialista che esercita la professione in forma individuale e che ha finalmente deciso di intraprendere un percorso di riorganizzazione dell’attività finalizzata ad una gestione più flessibile ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con un’unica struttura professionale in forma associata o societaria.

Si prospettano diverse alternative e in questo scenario il professionista intende approfondire una serie di tematiche connesse alla scelta di costituire uno Studio Associato o una Società tra Professionisti (di seguito STP).

Rinviando ad altre sedi l’approfondimento delle diverse possibilità di aggregazione, qui si vuole evidenziare l’importanza di considerare una serie di aspetti correlati al processo di riorganizzazione, spesso determinanti nella valutazione di convenienza (organizzativa, fiscale, ecc.) di una struttura professionale rispetto ad un’altra.

Tra i vari aspetti da valutare, merita un approfondimento la compatibilità tra la permanenza nel regime forfettario del professionista (per i compensi percepiti nell’esercizio della professione) e il possesso di quote nella nuova realtà.

In un contesto simile è necessario distinguere tra il possesso di quote in uno Studio Associato o in una struttura societaria costituita tramite una STP, ipotizzando nello specifico che si tratti di una STP Srl.

Non approfondiremo ogni aspetto della normativa sul regime fiscale agevolato in oggetto (L. 190/2014, cui si rinvia per ulteriori dettagli qui non rilevati), ma ci si focalizzerà sulle cause ostative di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 della L. 190/2014, oggetto di rilevanti modifiche con la legge di bilancio per il 2019.

Per quel che in questa sede può interessare, in merito al possesso di quote in uno Studio Associato o in una STP, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione nella circolare n. 9/2019, in ordine alle fattispecie del possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali di cui all’art. 5 Tuir e in Srl.

La partecipazione in società di persone o in associazioni professionali ha effetto preclusivo indipendentemente dalla quota posseduta e dai rapporti lavorativi intrattenuti con l’imprenditore o il professionista in regime agevolato. La causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuoverla (ad esempio, cedendo le quote possedute).

La partecipazione in Srl rileva quale causa ostativa a prescindere dal regime fiscale adottato dalla società e a condizione che siano ravvisabili, contemporaneamente, il controllo societario (diretto o indiretto) e la riconducibilità (diretta o indiretta) tra l’attività della società e quella individuale. In tale ipotesi assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non quello precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario.

Le STP non costituiscono un genere autonomo di società con causa propria, pertanto, nelle ipotesi di possesso di quote in una STP il socio professionista che intenda usufruire del regime fiscale agevolato dovrà rispettare la disciplina sopra esaminata a seconda della natura giuridica della società; nella nostra esemplificazione seguirà la disciplina prevista per le Srl.