Maggioranza di soci non professionisti nelle STP: il nuovo parere del CNDCEC (PO n. 132/2021)

La disciplina normativa in materia di STP continua a far emergere richieste di chiarimenti da parte dei professionisti che intendono esercitare la professione attraverso un unico soggetto giuridico e che sollevano dei dubbi in merito alla relativa composizione societaria, soprattutto con riferimento alle percentuali di partecipazione dei soci non professionisti.

Abbiamo già analizzato nel precedente contributo “Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti” il Pronto Ordini del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 99 del 30 giugno 2021, in relazione alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti una STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista al 95%.

 

Recentemente, con il Pronto Ordini n. 132 del 22 novembre 2021, il CNDCEC ha nuovamente risposto a una richiesta di chiarimenti in materia di costituzione di una STP nella forma di società semplice con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti.

 

Il caso

Il quesito riguarda la possibilità di costituire una STP in forma di società semplice con le seguenti partecipazioni al capitale sottoscritto:

          10% professionista iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti;

          90% due soci non professionisti.

Si chiede, inoltre, se è possibile limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti prevedendo nei patti sociali la necessità del consenso dell’unico socio professionista per l’assunzione di qualsiasi decisione.

 

La soluzione del CNDCEC

Il CNDCEC ritiene consentita la possibilità prospettata nel quesito, a condizione che i patti sociali della STP  costituita in forma di società semplice prevedano una clausola che riconosca ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nelle decisioni.

 

Per quel che riguarda le modifiche dei patti sociali della società semplice, se non diversamente stabilito, la disciplina civilistica prevede la regola dell’unanimità dei consensi di tutti i soci (art. 2252 c.c.).

Qualora si intenda introdurre una clausola che deroghi alla regola dell’unanimità, prevedendo la modificabilità del contratto sociale a maggioranza, tale clausola dovrà comunque riservare ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti.

 

Tuttavia, al fine di evitare contestazioni future, il CNDCEC consiglia di non introdurre nei patti sociali delle clausole che disattivino la regola dell’unanimità dei consensi, dal momento che tale regola generale tutela pienamente il socio professionista nel caso specifico oggetto del quesito.

  

Appare chiaro, dunque, che la previsione normativa introdotta dall’art. 10, c. 4, lett. b) della Legge 183/2011 (“in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”) è una regola generale fissata per tutte le decisioni e deliberazioni dei soci, da adeguare ai modelli civilistici effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale e, in assenza di ulteriori novità legislative in materia, da coordinare con la prassi più recente al fine di risolvere i dubbi che i professionisti (e non) sollevano continuamente.

 

Come ha chiarito l’Informativa n. 60/2019 del CNDCEC, infatti, la possibilità di influire sulle scelte strategiche della STP e lo svolgimento delle prestazioni professionali sono prerogative che devono essere sempre mantenute in capo ai soci professionisti, pertanto, nonostante sia ammessa la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti.

 

E’ opportuno ricordare che la posizione del CNDCEC aderisce all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali (orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), non avallata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto il duplice profilo, ovvero almeno due soci professionisti e partecipazione al capitale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).