Maggioranze dei soci nelle STP di Commercialisti: quali requisiti?

E’ possibile iscrivere una Società tra Professionisti (di seguito STP) nella sezione speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti nelle ipotesi in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale non ricorrano cumulativamente?

 

Nel presente contributo ritorno su un tema spesso controverso, sebbene già in passato l’argomento sia stato trattato da diverse pubblicazioni (per approfondimenti, si legga il contributo diffuso nel 2021, Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti).

 

L’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 prevede che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell’Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In merito alla maggioranza della compagine societaria, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

 

Sebbene le disposizioni normative non prevedano delle deroghe in materia di maggioranza da parte dei soci professionisti nelle STP, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene ormai lecita la costituzione di una STP partecipata da soci non professionisti in misura superiore ad un terzo del capitale sociale, a condizione che nello statuto siano riconosciuti ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nelle decisioni societarie.

 

Il CNDCEC ha infatti chiarito in distinti Pronto Ordini (PO n. 99 del 30 giugno 2021 e PO n. 132 del 22 novembre 2021) che in capo ai soci professionisti debba essere sempre garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo da riservare agli stessi il controllo della società.

 

Il CNDCEC aderisce all’impostazione contenuta nell’Informativa n. 60/2019 del CNDCEC secondo la quale è ammessa la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possono non necessariamente ricorrere cumulativamente. Sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

 

È opportuno evidenziare che la posizione del CNDCEC aderisce all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali (orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), non avallata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto un duplice profilo, ovvero almeno due soci professionisti e partecipazione al capitale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).

 

Ad integrazione dei chiarimenti forniti dal CNCDEC in materia di maggioranza della compagine societaria, la legge n. 183/2011 non contiene disposizioni specifiche sul regime di amministrazione della STP ma il CNDCEC sembra preferire l’opzione interpretativa di riservare l’amministrazione della stessa ai soci professionisti, al fine di evitare possibili condizionamenti dei soci investitori presenti nella compagine societaria. In materia, si consulti il contributo Maggioranza di soci non professionisti nelle STP: il nuovo parere del CNDCEC (PO n. 132/2021).

 

Coerentemente con quanto sopra esposto, più recentemente si è espresso il CNDCEC con un ulteriore Pronto Ordini che conferma la possibilità di iscrizione di una STP costituita da due soci (un commercialista iscritto alla sezione A con partecipazione al 90% e un socio non professionista, socio di capitale al 10%). Pur ammettendo la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possono non necessariamente ricorrere cumulativamente, è comunque richiesta l’esistenza di patti parasociali e/o clausole statutarie per limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti (rif. Pronto Ordini n. 117 del 18 ottobre 2023).

 

È importante ricordare che la valutazione delle condizioni in merito all’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo di una STP è sempre rimessa all’autonoma valutazione dell’Ordine di riferimento, pertanto, qualora sopraggiungano nuovi elementi di complessità rispetto a quanto indicato nel presente contributo è sempre consigliabile predisporre una bozza di statuto e sottoporla al relativo Ordine.