Locazioni immobiliari o affitto/cessione d’azienda nelle operazioni di studi dentistici

Ascolta il Podcast sulla tua piattaforma preferita!

In un nostro precedente contributo  Aspetti legali nelle operazioni M&A di Studi dentistici abbiamo analizzato le principali peculiarità  del mercato delle operazioni M&A di studi dentistici.

Abbiamo visto, innanzitutto, come la cessione di uno Studio dentistico possa avvenire secondo due diverse configurazioni, tra loro alternative: la cessione del solo pacchetto pazienti, oppure la cessione dell’intera struttura (quindi comprensiva di attrezzature, dipendenti, immobile o contratto di locazione, ecc.).

Questo secondo tipo di operazioni, qualora lo Studio in cessione sia organizzato in forma di società, possono essere perfezionate anche mediante cessione/acquisizione dell’azienda, eventualmente preceduta da un contratto di affitto (con diritto di riscatto a favore del conduttore).

Inoltre consigliamo di prevedere anche il duplice obbligo per il titolare (o per il “riferimento”) dello Studio, da un lato di affiancare l’acquirente, favorendo il subentro dello stesso nel rapporto fiduciario con la pazientela, dall’altro di non fare concorrenza al subentrante (per maggiori approfondimenti su affiancamento e divieto di concorrenza si rimanda al nostro precedente contributo Aspetti legali nelle operazioni M&A di Studi dentistici .

 

È peraltro frequente un’altra ipotesi, che riguarda soprattutto casi in cui il “cedente” sia anche proprietario dell’immobile, sede dello Studio.

In tali casi, a volte, capita che gli accordi tra “cedente” e subentrante si limitino solo a:

  • Subentro di quest’ultimo nell’immobile mediante stipula di un nuovo contratto di locazione (o successione nel rapporto di locazione già in essere qualora il cedente non sia proprietario ma conduttore);
  • Compravendita dei beni strumentali dello Studio.

Si noti: non vi è alcun accordo specifico in merito alla cessione del “pacchetto pazienti” e/o alla prosecuzione, da parte del subentrante, con lo staff dello Studio.

È evidente che, in tali casi, il cedente avrà meno vantaggi economici sia rispetto alla cessione/affitto con riscatto, sia rispetto ad una vera e propria cessione del proprio “pacchetto pazienti”.

D’altra parte non sarà tenuto ai suddetti obblighi di affiancamento e presentazione/canalizzazione della pazientela e di non concorrenza.

Ci si chiede se tali accordi – soprattutto quando, nel concreto, portano al subentro del nuovo conduttore dell’immobile nei rapporti con lo staff e/o con buona parte dei pazienti dello Studio – siano inquadrabili solo come locazione immobiliare o non possano, viceversa, configurare un’ipotesi di affitto/cessione d’azienda.

Al riguardo è interessante la sent. Corte di Cassazione n. 3888/2020 che mette in chiaro la differenza tra locazione immobiliare e affitto d’azienda.

In estrema sintesi, infatti, i Giudici di legittimità hanno rilevato che:

  • il giudice non è vincolato dal nome utilizzato dalle Parti nell’intestazione del contratto;
  • l’ “elemento… che caratterizza l’azienda è l’organizzazione impressa per l’esercizio di un’attività”;
  • le norme sulla circolazione dell’azienda evidenziano l’intento del legislatore di conservare nel trasferimento l’unitarietà del complesso e la sua funzionalità, ponendo al centro della disciplina il valore impresso all’azienda dall’organizzazione dei beni che la compongono” (richiamando la precedente Corte di Cassazione n. 13319/2015);
  • pertanto, non è sussumibile come affitto d’azienda, la concessione in godimento di beni che sarà poi l’avente causa ad organizzare in vista dell’esercizio dell’impresa, anche se detti beni, nel loro complesso, presentino già una potenziale produttività (nel caso di specie trattavasi di locali all’interno di un centro commerciale, con annesse attrezzature e pertinenze, e con la possibilità di sfruttare le aree comuni, di ricevere servizi e di utilizzare il know how).

Tornando ai subentri negli Studi dentistici, sulla base di quanto chiarito dalla suddetta pronuncia, si può concludere che la qualificazione dell’accordo come locazione immobiliare e compravendita dei beni o come affitto/cessione d’azienda dipenderà dalle concrete specificità del caso, con particolare attenzione alla necessità o meno che il subentrante debba apportare un proprio, significativo contributo organizzativo-imprenditoriale.

Infatti, nel caso in cui, nonostante il cambio del titolare, vi sia una certa continuità produttiva dello Studio, la fattispecie sarà inquadrabile come affitto/cessione d’azienda, sebbene le Parti abbiano stipulato un contratto formalmente denominato di locazione immobiliare.