S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate. Si possono fare?

L’ art. 10, co. 3, D.Lgs. 183/2011, norma istitutiva delle STP, prevede espressamente che

è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

L’esplicito riferimento, da parte del Legislatore, ai suddetti titoli V e VI, sembrerebbe quindi consentire la creazione di STP, partendo da qualsiasi tipo di forma societaria disciplinata dalle disposizioni in questione, con gli opportuni correttivi dettati dal D.Lgs. 183/2011 per le STP (per un riepilogo si veda STP Operazioni M&A di Attività Professionali ).

Ci si è posti (e ci si pone), però, il problema se non vi siano, invero, alcune ipotesi, pur normativamente previste con riferimento alle società in via generale, che siano incompatibili con l’istituto della STP.

In particolare, nel presente contributo, verrà affrontato il tema della ammissibilità o meno della STP unipersonale e della STP SRLS.

Sulla prima, il dibattito è ormai giunto alla conclusione per l’ammissibilità, superando la tesi “negativa” che enfatizzava il tenore letterale delle disposizioni del D.Lgs. 183/2011, che parlano unicamente di “soci” (al plurale) e di “esercizio in forma associata” (tesi della non ammissibilità, che veniva sostenuta, seppur in forma dubitativa, dalla Circolare CNDCEC n. 32/IR del 12.07.2013).

Tale lettura è stata infatti superata sia dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio di Impresa n. 224-2014/I), sia dallo stesso CNDCEC (vd. da ultimo il documento La disciplina delle società tra professionisti di settembre 2020 a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti).

Ora, pertanto, sono pacificamente ammesse l’esistenza e l’ammissibilità della STP unipersonale, soprattutto nel caso in cui in una STP di capitali “tradizionale” venga meno la pluralità dei soci.

Giova ricordare che, qualora si versi nell’ipotesi di una STP – società di persone, troverà comunque applicazione l’art. 2272 c.c. (obbligo di ripristino della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi, pena lo scioglimento della società).

È invece ancora controversa la possibilità di utilizzare la forma societaria della s.r.l. semplificata, contemplata dall’art. 2463 bis c.c.

Detta disposizione è inserita nel titolo V del libro V del codice civile.

Il CNDCEC, quindi, facendo leva sulla lettera del già citato art. 10, co. 3, D. L. 183/2011, ha ammesso la possibilità di costituire una STP in forma di SRL semplificata

seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue

(così nella già citata Circolare n. 32/IR del 12.07.2013).

Di diverso avviso però è il Consiglio Nazionale del Notariato, che, nel già citato Studio del 2014, ha invece evidenziato l’inderogabilità, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2463-bis c.c. del modello standard di statuto della s.r.l.s., tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138/2012).

A sostegno dell’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato, si deve poi rilevare che la SRLS è stata introdotta nel 2012, quindi in data successiva alla STP.

Pertanto il Legislatore della STP, nel fare riferimento ai “modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile “, non aveva assolutamente in mente la possibilità teorica di STP a responsabilità limitata semplificate.

Viceversa il Legislatore della SRLS era a conoscenza dell’esistenza della STP e delle peculiarità del suo statuto e, se avesse voluto ammettere la possibilità di creare una STP “semplificata”, avrebbe potuto/dovuto darne atto nella formulazione del già citato comma 3 dell’art. 2463-bis c.c.

Infine, ad ulteriore sostegno dell’inammissibilità di una STP “a r.l. semplificata” va considerato che la costituzione della stessa rischierebbe di essere comunque priva di una causa giustificatrice.

Infatti, come rilevato sempre dal Consiglio Nazionale del Notariato, sarebbe comunque possibile

costituire una STP in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro (regolata dai commi 4 e 5 dell’art. 2463, c.c.), in quanto appunto le s.r.l. rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla l. 183/2011, e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all’importo minimo del capitale sociale.

Peraltro lo stesso CNDCEC, nel documento di settembre 2020 sopra citato, ha fatto un passo indietro rispetto alla circolare 2013: infatti, se nel precedente documento, la STP a r.l. semplificata era esplicitamente ritenuta “consentita”, ora la possibilità di costituirla viene definita “controversa”.

Ad oggi, quindi, in assenza di specifica giurisprudenza e, comunque, nell’auspicio di un intervento chiarificatore da parte del Legislatore, in merito alle ipotesi particolari di STP sopra descritte, possiamo concludere che:

1) è ammissibile la STP unipersonale e, dunque, qualora in una STP di capitali la pluralità dei soci venga meno, non sarà necessario ricostituirla, a patto che, ovviamente, il socio “superstite” sia comunque un professionista;

2) è quantomeno sconsigliabile costituire una STP – SRLS, soprattutto dal momento che l’unico beneficio sarebbe quello del ridotto costo di costituzione (beneficio che rischierebbe fortemente di essere vanificato, se non superato, in presenza di future contestazioni sulla validità ed esistenza della società).