La domanda si pone perché, ai sensi dell’art. 2555 c.c.
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
e, pertanto, salvo casi particolari (ad es. cessione da parte degli eredi), solo un imprenditore può possedere – e quindi validamente cedere – un’azienda.
Da ciò consegue che il trasferimento dello Studio del professionista individuale / dello Studio associato è assoggettato all’art 54 TUIR e consiste cioè, semplificando, in una vera e propria prestazione professionale da parte del professionista cedente, il cui corrispettivo è reddito da lavoro autonomo.
La S.T.P., invece, svolge sì principalmente attività professionale ma, a differenza del professionista individuale / dello Studio associato può esercitare anche attività imprenditoriale, sebbene in via residuale e strumentale. Infatti, ai sensi dell’art. 9 del D.M. Min. Giustizia n. 34/2013,
Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la S.T.P. non produce (a differenza dello Studio Associato) redditi da lavoro autonomo, ma reddito d’impresa.
Ferma restando l’assenza di chiare disposizioni normative e di interpretazioni giurisprudenziali, pertanto, non è infondato sostenere che la S.T.P. possa cedere la propria azienda.
Ciò anche perché, qualora si volesse configurare l’intera operazione come prestazione professionale, in analogia con la cessione di clientela fatta dal professionista individuale / Studio associato, la S.T.P. sarebbe esposta al rischio che l’Ag. Entrate consideri la fattispecie come cessione di azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro.
Si deve comunque considerare che, in genere, molti dei servizi prestati da una S.T.P. sono connotati da un rapporto di fiducia legato alle caratteristiche personali e professionali del professionista-persona fisica.
Quindi la cessione dell’azienda della S.T.P. incontra il limite di cui all’art. 2558 c.c., norma che esclude, dall’oggetto del trasferimento di un’azienda, i contratti aventi un carattere personale.
L’oggetto del contratto di cessione d’azienda sarebbe quindi, soltanto, l’apparato organizzativo (rapporti con dipendenti, collaboratori, fornitori, licenze software, utenze, beni strumentali, contratto di locazione etc.) e le attività c.d. strumentali a quella professionale, esercitabili anche da soggetti non iscritti all’Albo e non basate sull’intuitus personae del prestatore (ad es. la mera raccolta, conservazione ed elaborazione di dati).
In relazione alla canalizzazione dei rapporti avente carattere personale, non si vede altra soluzione se non l’inquadramento della fattispecie come prestazione professionale.
Il cui corrispettivo, anche al fine di una maggior chiarezza, potrebbe essere fatturato ed incassato non dalla S.T.P. ma dai singoli professionisti che svolgono l’attività di affiancamento.