Operazioni straordinarie con società di servizi: attenzione agli Studi esercitati solo mediante C.E.D.

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In un precedente contributo ho parlato delle operazioni di M&A di Studi caratterizzate dalla compresenza di una società di servizi, la cui attività può essere trasferita mediante un contratto di cessione d’azienda/di ramo d’azienda o di affitto con diritto di riscatto (articolo completo: Attività Professionale Affiancata da una Società di Servizi: La validità del contratto di Affitto d’Azienda con Opzione di Acquisto).

Ho usato il termine “compresenza” proprio perché, secondo il modello tradizionalmente vigente, il CED/società di servizi, che svolge l’attività di registrazione/conservazione dei dati, è affiancato al professionista (individuale/Studio Associato/STP) che tiene i rapporti con la clientela dello Studio e si occupa della consulenza e di tutte le altre attività c.d. riservate.

Nella prassi, tuttavia, si incontrano spesso realtà in cui tutte le attività a favore della clientela vengono svolte da soggetti non iscritti agli Albi.

Ferma l’ovvia necessità di una valutazione caso per caso, si può comunque affermare che la totale assenza di una figura professionale concreta seriamente il rischio di risvolti penali e, più precisamente, di una pronuncia di condanna per esercizio abusivo di professione.

Ai sensi dell’art. 348 codice penale, infatti, “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.

L’individuazione, in concreto, del carattere “riservato” o meno di uno specifico adempimento può essere, a volte, operazione non agevole.

Tuttavia, per giurisprudenza ormai consolidata e pacifica, “integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cass. pen., Sez. Unite, n. 11545 del 2011).

Sulla base del suddetto principio di diritto, di recente, la Corte di Cassazione ( con sentenza n. 12822 del 2020) ha confermato la condanna, per esercizio abusivo della professione di dottore commercialista, a carico di un’imputata che svolgeva le seguenti attività: tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione dei modelli per l’effettuazione dei pagamenti delle imposte, completa gestione dei dati contabili e fiscali, controllo e verificazione delle imposte patrimoniali ed economiche, rappresentanza nei rapporti con Equitalia e con l’Agenzia delle Entrate, assistenza fiscale e tributaria.

Non è valsa ad escludere la penale responsabilità dell’imputata la duplice circostanza che sulle fatture rilasciate dalla stessa vi fosse il richiamo dell’iscrizione all’ ANCOT (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) e che non fosse riportato il titolo di “dottore commercialista”.

Per quanto riguarda i consulenti del lavoro, si ritiene utile richiamare la circolare Ministero del Lavoro n. 17/2013.

Secondo l’interpretazione ministeriale, solo un soggetto abilitato può:

  • predisporre e trasmettere telematicamente la documentazione previdenziale;
  • svolgere le “attività prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali”
  • controllare la correttezza degli adempimenti in materia lavoristica.

 

È quindi prudente ritenere che un CED possa effettuare attività esclusivamente di servizio, quali le mere operazioni di calcolo matematico, la registrazione/conservazione dei dati, che non implicano alcuna attività valutativo, interpretativo, consulenziale o concettuale.

Ritornando alle operazioni di M&A di Studi esercitati e gestiti anche mediante una società di servizi, quindi, si deve ritenere preferibile che:

  1. l’oggetto del contratto di cessione/affitto di azienda sopra menzionato riguardi soltanto le suddette attività esclusivamente di servizio;
  2. via sia comunque un diretto coinvolgimento di una figura professionale.

 

Va infine ricordato che, con la L. 183/2011, sono state introdotte nel nostro ordinamento le S.T.P. e che detto istituto, anche alla luce della possibile labilità, in molti casi concreti, del discrimine, tra attività riservate e attività non riservate, può essere un ottimo strumento per gestire uno Studio mediante una società di capitali senza incorrere nei rischi legati alla necessità o meno di un titolo per questa o quell’attività, per questo o quell’adempimento.