Consulenza professionale prestata da società di capitali

In un precedente contributo ho parlato dei rischi, anche di carattere penale, relativi allo svolgimento delle c.d. attività riservate da parte di soggetti non iscritti agli Albi, con particolare riferimento alla prestazione delle stesse da parte di una società di capitali ( Operazioni Straordinarie Con Società Di Servizi: Attenzione Agli Studi Esercitati Solo Mediante C.E.D ) quando la stessa, che svolge l’attività di CED/società di servizi, non sia affiancata da un professionista (individuale/Studio Associato/STP).

Per un maggiore approfondimento sull’organizzazione dello Studio tramite una società di servizi, si rinvia sempre ad un altro precedente nostro contributo ( Attività Professionale Affiancata Da Una Società Di Servizi: La Valida Causa Del Contratto Di Affitto D’azienda Con Opzione Di Acquisto. ).

In detto articolo concludevo che la totale assenza di una figura professionale concreta seriamente il rischio di risvolti penali e, più precisamente, di una pronuncia di condanna per esercizio abusivo di professione.

A distanza di un anno intervengo ora nuovamente sul tema perché pare che una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. ord. n. 39028 del 09/12/2021) abbia aperto ad importanti novità nel mondo delle professioni, affermando che “nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali”.

Non si può negare che la suddetta pronuncia si inserisca nella scia delle liberalizzazioni relative all’attività consulenziale, che si sta sempre di più smarcando dalla necessità che il consulente sia un professionista.

Sotto quest’ottica, infatti, l’iscrizione ad un determinato ordine professionale dovrebbe essere un requisito necessario solo ove esplicitamente affermato come tale dalla legge.

E questo sembrano in effetti dire gli Ermellini nell’ordinanza di due mesi fa.

Oltretutto l’individuazione, in concreto, del carattere “riservato” o meno di uno specifico adempimento, a volte, si rivela essere un’operazione abbastanza difficile: un’interpretazione restrittiva come quella poc’anzi offerta dai Giudici del Palazzaccio avrebbe senza dubbio il pregio di portare maggior chiarezza nell’ambiente, perché sarebbero attività riservate solo quelle (tassativamente) considerate tali nelle varie leggi professionali.

Non va però dimenticato che per giurisprudenza ormai consolidata e pacifica, “integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cass. pen., Sez. Unite, n. 11545 del 2011).

Non si può quindi affermare tout court, a parere di chi scrive, che una società di capitali o comunque un soggetto non professionista possa prestare, in via continuativa ed organizzata, consulenza in materie che siano individuate dalla legge come di competenza specifica di una determinata professione (si veda, ad es., l’art. 1 co. 1 D.Lgs. 139/2005: “Agli  iscritti  nell’Albo  dei  dottori  commercialisti e degli esperti  contabili,  di  seguito  denominato  “Albo”, è riconosciuta competenza  specifica  in  economia  aziendale e diritto d’impresa e, comunque,   nelle   materie   economiche,   finanziarie.  tributarie, societarie ed amministrative.”).

Anche perché la summenzionata ord. n. 39028 del 09/12/2021 è stata pronunciata in un giudizio avente ad oggetto il pagamento di una consulenza in ordine alle cause della rottura di alcune bottiglie di spumante (quindi non in una materia c.d. riservata!) ed il problema giuridico sottoposto al vaglio degli Ermellini non era il possesso di un’abilitazione o meno in capo al consulente ma se l’attività prestata fosse qualificabile o meno come appalto di servizi e, quindi, come obbligazione di risultato e non solo di mezzi.

I giudici hanno, quindi, affermato che “nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi” per poi stabilire che 1) il rapporto tra le parti in causa era stato correttamente qualificato come contratto d’opera intellettuale, 2) l’obbligazione della società consulente era quindi di mezzi: cioè avrebbe dovuto (solo) fare un’indagine diligente ed avrebbe avuto, pertanto, diritto al proprio compenso anche qualora l’esito della consulenza non avesse stabilito con assoluta certezza la causa della rottura delle bottiglie.

In altri termini: il problema all’attenzione dei giudici di legittimità non era tanto sindacare la nullità o meno di un contratto di consulenza per mancato possesso di una particolare abilitazione in capo al consulente, ma qualificare correttamente detto rapporto.

In conclusione: nonostante l’inciso “prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali” utilizzato dalla Corte di Cassazione nella recente pronuncia commentata in questo articolo, a parere di chi scrive, non può comunque affermarsi, con assoluta certezza, che una società di capitali o comunque un soggetto non professionista possa prestare, in via continuativa ed organizzata, consulenza in materie che siano individuate dalla legge come di competenza specifica di una determinata professione.