In un precedente contributo ho parlato delle operazioni di M&A di Studi caratterizzate dalla compresenza di una cessione dell’azienda della società di servizi, eventualmente preceduta da un contratto di affitto.
Proprio recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 546 del 12 novembre 2020, è entrata nel merito della distinzione tra cessione di singoli beni aziendali (operazione soggetta ad IVA) e cessione di ramo d’azienda (operazione soggetta ad imposta di registro, in misura proporzionale).
L’Agenzia, ha ricordato che, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. nn. 9575 del 2016, 21481 del 2009 e 1913 del 2007) e la prassi ( circolare del 19 dicembre 1997, n. 320), il ramo d’azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.
Una determinata operazione, quindi, va inquadrata come cessione di ramo d’azienda e non come cessione di singoli beni, quando, in capo ai beni ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Nel caso di specie l’Agenzia aveva quindi ritenuto sussistente una cessione di ramo d’azienda, del quale facevano parte, in estrema sintesi, diritti di proprietà intellettuale connessi alla produzione e commercializzazione di profumi e tutti i profumi di quel tipo già prodotti dalla cedente, destinati, a seguito della cessione, ad essere commercializzati dalla cessionaria.
Con contestuale impegno della cedente a non produrre/commercializzare più profumi con quelle fragranze, quei design e quei marchi distintivi.
Come si può facilmente intuire, dalla definizione generale di azienda (che a norma dell’art. 2555 c.c. è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”) e/o di ramo d’azienda, come chiarita dalla giurisprudenza e dalla prassi sopra riportate, occorrerà poi un’attenta analisi caso per caso, al fine di qualificare la fattispecie concreta come cessione di singoli beni o cessione di azienda o ramo d’azienda.
Con le relative implicazioni di carattere fiscale.
Il contributo offre anche l’occasione per una breve riflessione su tematiche analoghe ed attinenti alle operazioni di M&A di Studi professionali.
1) Solo un imprenditore può possedere – e quindi validamente cedere – un’azienda o un ramo d’azienda.
Il professionista (singolo o Studio Associato) non può essere qualificabile come imprenditore, pertanto, come già approfondito nell’articolo IL Fisco non Agevola i Professionisti nel Passaggio Generazionale, il trasferimento dello Studio del professionista individuale o dello Studio associato non può mai essere qualificabile come cessione d’azienda.
2) Si può parlare di cessione d’azienda solo, come detto sopra, con riferimento alla società di servizi o all’attività strumentale all’esercizio della professione vera e propria, esercitata dalla S.T.P. (al riguardo, peraltro, manca un’esplicita presa di posizione del legislatore e non si riscontrano ancora pronunce significative).
3) Non è comunque escluso che, in alcuni casi particolari, si possa riscontrare la presenza di una cessione di singoli beni e non di ramo d’azienda, ferma restando la necessità di un’attenta analisi di ogni aspetto dell’operazione.
Al riguardo è utile ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate, nella precedente risposta ad interpello n. 466 del 4 novembre 2019, ha ritenuto che “con riferimento al caso di specie, nell’istanza si prospetta la mera cessione di un “portafoglio clienti” che non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva”.