Versamenti contributivi agevolati per i Ragionieri che riorganizzano l’attività

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Dal primo gennaio 2021 è in vigore la riforma del Regolamento della previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili il cui impatto più significativo si avrà con il primo dei versamenti contributivi cui saranno chiamati ad adempiere. 

 

Le modifiche del Regolamento riguardano i seguenti aspetti: 

maggiore chiarezza in merito ad alcuni articoli; 

adeguamento di alcune disposizioni superate;  

perfezionamento del metodo di accertamento e del pagamento dei contributi; 

revisione del sistema sanzionatorio. 

 

Tra le novità più rilevanti del Regolamento, l’introduzione dell’incentivo di versare meno contributi se si maturano gli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia ma non ancora l’età anagrafica per accedere al dirittoè un’agevolazione utile per i professionisti che intendono riorganizzare la propria attività attraverso operazioni che favoriscano il passaggio generazionale. 

 

In genere, nel passaggio generazionale tra professionisti, la struttura delle operazioni prevede che parte del corrispettivo da corrispondere al professionista uscente sia regolata contrattualmente attraverso la predisposizione di un piano rateale da concludersi nel breve periodo di 3 o 5 anni, periodo nel quale il professionista deve mantenere attiva la partita Iva fino all’incasso dell’ultima rata. 

In tale periodo, pertanto, si dovranno versare i relativi contributi e, in particolari condizioni, potrebbe essere utile valutare la convenienza ad usufruire delle agevolazioni previste dalla riforma. 

 

Approfondiamo le novità più rilevanti introdotte dalla riforma del Regolamento. 

 

Art. 8 (Contributo soggettivo) 

Gli iscritti che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ma non quello di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, possono versare il contributo soggettivo in misura pari alla metà. 

 

Art. 9 (Contributo soggettivo supplementare) 

Le modifiche seguono l’impostazione dell’art. 8, con riferimento alla possibilità di dimezzare la percentuale del contributo supplementare (definito in passato ‘di maternità’). 

 

Art. 10 (Contributo integrativo) 

Si prevede la possibilità di versare il contributo integrativo del 4% sul volume di affari dichiarato senza obbligo del minimo. 

 

La Riforma del Regolamento introduce l’opzione per l’esercizio della facoltà di versamento del 50% del contributo soggettivo. L’opzione vale un anno e può essere (o meno) rinnovata se sussistono i requisiti. La percentuale del contributo è fissata in una misura, a scelta dell’iscritto, tra il 15% e il 25%. 

 

La novità, su cui molti professionisti sono chiamati a riflettere, dunque, prevede che i soggetti che proseguono la professione e che hanno raggiunto il requisito contributivo ma non ancora il requisito anagrafico, per ottenere la pensione diretta, dal 01/01/2021 potranno versare il contributo soggettivo e il contributo supplementare con obbligo del minimo ma in misura pari al 50%. Verseranno, inoltre, il contributo integrativo al 4% sul volume di affari senza obbligo del minimo. 

 

Coloro che, titolari di pensioni di rendita a carico di un’altra forma di previdenza obbligatoria, proseguono la professione, sono equiparati ai titolari di pensione erogata dalla Cassa e potranno beneficiare, su richiesta, dal 01/01/21 della riduzione del contributo soggettivo e del relativo minimo al 50%. 

Se i 40 anni di contribuzione nel complesso derivano da iscrizione presso altri Enti, gli stessi devono essere stati ricongiunti. 

 

Per fruire di questa agevolazione si può anche far ricorso ai versamenti di contributi per riscatto del periodo di tirocinio o del periodo di servizio militare, a seguito di relativa valutazione di convenienza economica dello stesso (il riscatto contribuisce alla pensione con il metodo reddituale anziché contributivo, quindi con valore presumibilmente più alto, ma è necessario valutare la convenienza ad usufruirne o meno). 

 

Si riporta uno schema dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 19 del Regolamento). 

 

Data di nascita Età N. anni iscrizione e contribuzione 
Fino al 31 dicembre 1947 65 30 
Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 66 31 
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 67 32 
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 68 33 
Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955 68 34 
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956 68 35 
Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958 68 36 
Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959 68 37 
Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961 68 38 
Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 68 39 
Dal 1° gennaio 1963 in poi 68 40 

 

 

Ulteriori novità della Riforma del Regolamento riguardano le seguenti disposizioni: 

 

Art. 7 (Preiscrizione dei tirocinanti) 

Le modifiche introdotte riguardano la definizione della natura delle somme versate e l’introduzione di un limite di età (50 anni).  

 

Art. 15 (Pagamento dei contributi) 

Dal 2021 l’importo della contribuzione sarà suddiviso in 7 rate costanti, prendendo quale base di calcolo degli acconti i contributi dovuti per l’annualità precedente e con la determinazione del saldo, entro il 16 dicembre di ciascun anno, dopo la presentazione del modello A19. 

 

Il sistema sanzionatorio è stato radicalmente modificato, risultando più tollerante nei confronti di chi intende ravvedersi o rimediare autonomamente al mancato pagamento (ritardi di breve durata) ma più penalizzante per chi persiste nell’omettere i pagamenti (ritardi di lunga durata). 

 

Per ulteriori approfondimenti di carattere tecnico sulla Riforma del Regolamento si rinvia al sito della Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili (CNPR)