Organizzazione dei servizi professionali: quando le società di consulenza possono inviare le dichiarazioni?

Quando si parla di attività professionali e di servizi erogati dalle società a supporto delle stesse, si pensa solo ed esclusivamente alle società tra professionisti (STP) o alle società di ‘servizi’, ovvero quelle società di mezzi, strumentali o ausiliarie all’esercizio della professione, che offrono determinate tipologie di servizi (tenuta della contabilità, invio telematico e archiviazione delle dichiarazioni, tenuta delle paghe, servizi di segreteria per lo studio professionale, attività connesse al software).

Se invece pensiamo alle società di consulenza, di fatto possono sorgere alcuni dubbi sulla possibilità di erogare determinati servizi, sempre che gli stessi non siano inerenti ad attività riservate per legge ai soggetti iscritti nei rispettivi albi.

 

Ad esempio, quando una società di consulenza può essere abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni?

 

La fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta a un interpello presentato da una società che svolge in via principale l’attività di consulenza (codice Ateco 70.22.09) e in via secondaria l’attività di elaborazione dati (codice Ateco 63.11.11).

 

Il Caso

La società istante vorrebbe trasmettere direttamente le dichiarazioni fiscali, con esclusione dei casi in cui sia necessario apporre il visto di conformità. Chiede pertanto se la stessa possa essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici Entratel o se in alternativa l’abilitazione possa essere richiesta dal suo amministratore unico (non in possesso di autonoma partita Iva).

 

 

Il Parere dell’Agenzia (Risposta n. 79/2022)

 

In risposta all’interpello, l’Agenzia riprende la normativa inerente i soggetti ‘abilitati’ alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (art. 3, c.3, DPR 322/1998) e si sofferma sulla lettera e) del DPR, facendo riferimento agli ‘altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economica e delle Finanze’. In particolare, rientrano tra ‘gli altri incaricati’ le società commerciali di servizi contabili possedute a maggioranza dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lettere a) e b), del DPR 322/1998, le STP,  le associazioni tra avvocati, le società tra avvocati e coloro ‘che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale’.

 

Premesso che l’attività di ‘elaborazione dati contabili’ (codice Ateco 63.11.11), accessoria all’attività di consulenza fiscale, sembra essere svolta solo in via secondaria dalla società istante, è necessario verificare se la stessa possa rientrare tra gli ‘altri incaricati che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale’.

 

In ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA, pertanto si esclude categoricamente la possibilità di ottenere la suddetta abilitazione nei confronti dell’amministratore unico, sprovvisto di autonoma partita Iva.

 

Con riferimento alla società istante, invece, poiché tra gli ‘altri incaricati individuati con decreto’ sono ricompresi coloro ‘che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale’, l’Agenza chiarisce che l’abilitazione all’utilizzo dei servizi telematici Entratel (ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni) è concessa solo a seguito della verifica dell’abitualità dell’attività di consulenza fiscale.

In sintesi, dunque, la società potrà ottenere la citata abilitazione – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con l’abitualità prescritta dalla normativa citata, requisito non verificabile in sede di interpello.