L’esercizio del diritto di recesso dalla S.T.P. S.r.l. (e dallo Studio Associato)

In alcuni miei precedenti contributi (si vd., da ultimo, La Posizione del Socio che recede dallo Studio Associato) mi sono occupato del recesso del professionista dallo Studio Associato.

Oggetto del presente articolo sono, invece, le cause che legittimano l’esercizio del diritto del recesso del socio dalla S.T.P. S.r.l. 

Va innanzitutto chiarito che la società tra professionisti (S.T.P.) non costituisce un genere autonomo di modello societario e che, pertanto, ogni singola S.T.P. segue le regole dettate dal Codice Civile in relazione al modello societario prescelto ( per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia a S.T.P. E Operazioni Di M&A E Di Aggregazioni Tra Studi.

Veniamo ora all’analisi del recesso del socio facente parte di una S.T.P. S.r.l., fattispecie la cui norma di riferimento è l’art. 2473 c.c.

Analogamente a quanto stabilito dall’art. 2285 c.c. (norma di riferimento del recesso dallo Studio Associato), anche detta norma consente che nell’atto costitutivo della società possa essere previsto “quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”.

Tuttavia a differenza di quanto stabilito dall’art. 2285 c.c., che prevede la possibilità di recesso “quando ricorra una giusta causa” (formulazione ampia, che lascia margini di interpretazione in molti casi concreti), in materia di recesso da una S.r.l., vi è, viceversa, un elenco tassativo di delibere, che legittimano il socio dissenziente a recedere.

Infatti, ai sensi dell’art. 2473 c.c., “In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”

Peraltro si rinvengono altre norme che, seppur in maniera indiretta, stabiliscono altre cause legali di recesso. Tra queste ricordiamo:

– il diritto di recedere (eventualmente dopo un termine comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società/dalla sottoscrizione della partecipazione) “qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte” ai sensi dell’art. 2469 c.c.;

– il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481 bis c.c.);

– il diritto di recesso in capo al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 quater c.c.);

– il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera avente ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie (art. 34 D. Lgs. 5/2003). 

Va comunque sottolineato che se la società revoca la delibera che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, il recesso diventa privo di efficacia.

Mentre nulla viene detto, in tema di recesso da una società di persone/Studio Associato, in caso di venir meno della giusta causa che ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso.

Infine, sempre per espressa previsione dell’art. 2473 c.c.,  il diritto di recesso è poi sempre previsto in capo ai soci di società contratta a tempo indeterminato. 

Il tenore letterale è molto simile a quello dell’art. 2285 c.c. (“Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”).

Si noti che in quest’ultima disposizione è previsto il libero recesso anche qualora nell’atto costitutivo sia sì fissata una durata, ma questa sia superiore alla normale durata della vita umana (rectius del socio recedente) mentre tale locuzione non compare nel summenzionato art. 2473 c.c.

Va tuttavia sottolineato che, in dottrina, si sostiene che potrebbe applicarsi analogicamente l’ art. 2285 c.c. anche per le S.r.l. caratterizzate da una connotazione essenzialmente personalistica (e tali, sarebbero, a mio sommesso parere quasi tutte le S.T.P.).

Del resto la Cassazione, nella sent. n. 9662 del 2013, aveva chiarito che “la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l’anno 2100) tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato.”.

Tale orientamento, tuttavia, sembra ormai superato, dal momento che la più recente giurisprudenza di legittimità (si vd. Cass. Civ. ord. n. 8962 del 2019 e sent. n. 4716 del 2020) esclude il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società di capitali nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società, rilevando la necessità di una interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società, per esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società (le suddette pronunce sono state oggetto di approfondimento nel nostro precedente contributo Il Recesso Dallo Studio Associato O Dalla S.T.P. Previsione Di Una Durata Superiore Alla Durata Della Vita Dei Soci.

In altri termini, la giurisprudenza ormai sembra orientata ad escludere l’estensione, alle società di capitali, della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c.

Così, infatti, si è di recente espresso anche il Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, con sent. n. 2034 del 10/03/2021.

Pertanto,  nonostante le sopra citate considerazioni della dottrina,  è molto dubbio che il socio della S.T.P. S.r.l. possa recedere ad nutum nel caso in cui lo statuto societario preveda una durata prolungata – ma comunque determinata – della società (a differenza di quello dello Studio Associato, che, invece, in tale caso, potrà validamente recedere).