Affrancamento dell’avviamento nelle Aggregazioni Professionali

Ascolta il Podcast sulla tua piattaforma preferita!

Nel precedente contributo “Bonus aggregazioni e professionisti: un’opportunità da incentivare” è stata analizzata la disciplina del bonus aggregazioni prevista dal DL 34/2019 (decreto crescita) in relazione all’applicabilità della relativa agevolazione fiscale alle aggregazioni di attività professionali.

In sintesi, tale normativa ammette il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori risultanti dalle operazioni straordinarie effettuate da società di capitali (e soggetti ex art. 73, c. 1, Tuir) dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, fino a un massimo di 5 milioni di euro.

In particolare, è possibile affrancare gratuitamente:

  • il disavanzo da concambio, in ipotesi di fusione o scissione tra soggetti indipendenti;
  • l’avviamento o l’incremento di valore dei beni strumentali materiali/immateriali, in ipotesi di conferimento ex art. 176 Tuir.

 

Allo stato attuale, appare evidente che tale incentivo non possa essere sempre utilizzato nelle aggregazioni professionali perché spesso si è in presenza di attività protette esercitate in forma individuale, che non consentono di applicare la norma.

Un ulteriore limite è legato al vincolo inderogabile previsto dalla normativa in relazione all’indipendenza dei soggetti coinvolti nell’operazione (non far parte dello stesso gruppo societario, non essere legati da rapporti di partecipazione superiore al 20% e non essere controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ex art. 2359), in assenza del quale decade l’agevolazione.

Pertanto, se anche l’attività professionale è esercitata in forme previste dalla normativa (es. attività odontoiatrica esercitata tramite s.r.l.) è necessario valutare la possibilità di decadenza dell’agevolazione qualora, nei primi quattro periodi di imposta, la società risultante intenda effettuare ulteriori operazioni straordinarie oppure cedere i beni oggetto dell’affrancamento gratuito.

Se ricorrono le condizioni, inoltre, è possibile applicare la fattispecie prevista dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che ammette la trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate (DTA) derivanti da eccedenze ACE e dalle perdite fiscali pregresse.

Anche in tal caso è previsto il vincolo dell’indipendenza dei soggetti coinvolti nell’operazione, ma è ammessa una deroga se entro un anno dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda (deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021).

Se applicabile, la conversione in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione del 25% delle DTA trasformate.

Qualora si realizzino aggregazioni di attività professionali che permettono di sfruttare le sinergie esistenti e generare nuovo valore economico, se le normative specifiche sopra indicate non sono applicabili, è possibile comunque valutare l’applicazione dei regimi opzionali di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio risultanti da un’operazione straordinaria di conferimento d’azienda, fusione o scissione.

In tali ipotesi, infatti, potrebbe essere possibile optare per il regime di riallineamento ordinario disciplinato dall’art. 176, comma 2, Tuir o per il regime ‘speciale’ o ‘derogatorio’, disciplinato dall’art. 15, D.L. 185/2008 al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici (fiscalmente neutri in assenza di opzione) risultanti dall’operazione.

Sono ammessi ai due regimi impositivi sia le società di capitali che le società di persone e gli enti non commerciali.

 

Affrancamento ordinario (art. 176, comma 2, Tuir)

Il soggetto beneficiario può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’affrancamento, in tutto o in parte dei disallineamenti di valore relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta. Il regime prevede un’imposta sostitutiva a scaglioni ovvero:

  • 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
  • 14% sulla parte dei maggior valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 16% sulla parte dei maggior valori che eccede i 10 milioni di euro.

 

Il versamento dell’imposta deve avvenire in tre rate annuali, a partire dall’anno in cui è inviata la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è stata effettuata l’operazione straordinaria (oltre interessi del 2,5% sulla seconda e terza rata).

L’opzione si intende perfezionata con il versamento della prima delle tre rate delle imposte dovute e i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.

Tale regime consente la deduzione fiscale dell’avviamento in 18 anni e prevede un ‘periodo di sorveglianza’ di 4 esercizi a partire dall’esercizio in cui viene effettuata l’opzione per l’affrancamento.

 

Affrancamento derogatorio (art. 15, commi da 10 a 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)

In deroga all’art. 176, comma 2, Tuir, è possibile assoggettare:

  • a imposta sostitutiva del 16%, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa o alle altre attività immateriali;
  • a imposta sostitutiva del 20%, i maggiori valori relativi ai crediti.

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica rata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, nell’anno in cui è inviata la dichiarazione relativa all’esercizio in cui è stata effettuata l’operazione straordinaria.

L’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva esercitata in dichiarazione si intende perfezionata con il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e la deduzione degli ammortamenti dei maggiori valori affrancati risulta possibile dall’anno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva.

Tale regime di affrancamento, in deroga all’art. 103 del TUIR, permette la deduzione fiscale dell’avviamento in 5 anni e prevede un ‘periodo di sorveglianza’ di 4 esercizi a partire dall’esercizio in cui viene effettuata l’opzione per l’affrancamento.

Da un’operazione di aggregazione possono, dunque, emergere varie opportunità di natura fiscale.

In particolare, nelle aggregazioni professionali, considerata la prevalenza degli elementi immateriali, può assumere una certa rilevanza la valutazione della convenienza fiscale dell’affrancamento dell’avviamento e della relativa deduzione in un determinato intervallo temporale, tenendo conto anche della sostenibilità dell’impatto fiscale sul patrimonio netto della società risultante dall’operazione.