Cessione studio commercialisti e consulenti del lavoro: Il CED

a cura di MPO & Partners

Le società che svolgono attività di elaborazione dati (contabili, fiscali, paghe), spesso affiancate agli studi professionali, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sociali potevano usufruire, fino al 30 giugno 2016, dei vantaggi correlati alla rivalutazione delle partecipazioni, con l’effetto di annullare o ridurre la plusvalenza derivante dall’operazione.

La Legge n. 208 del 2015, infatti, consentiva di allineare il costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2016, al valore attribuito da un’apposita perizia di stima giurata, da redigersi entro il 30 giugno 2016. Tale valore non poteva essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia stessa.

Il contribuente era tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (indipendentemente se la partecipazione era qualificata o non qualificata) sul valore risultante dalla perizia. L’imposta sostitutiva, infine, poteva essere versata o in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2016, o in tre rate annuali, a partire dal 30/06/2016, di pari importo. In tal caso le due rate annuali dovevano essere maggiorate dell’interesse del 3% annuo

La rivalutazione della quota ha la finalità di “sterilizzare” la tassazione delle plusvalenze rilevate in sede di cessione della stessa altrimenti tassabili ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.

Pertanto il professionista che voleva cedere il proprio studio utilizzando il negozio giuridico della cessione delle partecipazioni, utilizzando lo strumento della rivalutazione delle quote, poteva conseguire un enorme risparmio fiscale.

Tale possibilità, però, ha avuto quale termine il 30 giugno 2016.

La bozza della Legge di Stabilità 2017 dovrebbe riaprire i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni possedute, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2017 e prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota dell’8%, da corrispondere entro il 30 giugno 2017 e con possibilità di rateizzazione in tre anni sullo stesso modello della Legge di Stabilità 2016.

Pertanto nelle operazioni di cessione di studi di commercialisti e consulenti del lavoro qualora i professionisti siano affiancati da CED, costituiti sotto forma societaria, dovranno prestare particolare attenzione all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017 (se confermata la bozza) per poter usufruire dei vantaggi fiscali offerti.

MPO & Partners

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