Contratto di vendita di azienda con riserva di proprietà: uno strumento utile per le operazioni di aggregazione professionale?

Nel contratto di vendita con riserva di proprietà (o riservato dominio) la proprietà del bene viene trasferita con il pagamento dell’intero prezzo pattuito. Questa particolarità rende tale strumento contrattuale utile nelle ipotesi di pagamento dilazionato del prezzo, in quanto, consente all’acquirente di godere immediatamente dei benefici dell’azienda, ma non diventandone proprietario fino al completo pagamento del prezzo concordato. 

Questo contratto può essere utilizzato nelle operazioni di aggregazione professionale ove viene prevista la cessione dello studio? Si, quando l’attività professionale viene esercitata anche tramite il supporto di una società di servizi o quando viene esercitata tramite STP. Nella prassi un’operazione di cessione e/o aggregazione di un’attività è composta da un contratto che ne sigilla il trasferimento, che spesso, però, viene preceduto da un contratto di affitto (per ulteriori dettagli si può fare riferimento al nostro articolo precedente https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-cessione-azienda-contatti-pa/).

 

Conformemente all’articolo 1523 del Codice Civile, nella vendita a rate con riserva di proprietà, conosciuta anche come patto di riservato dominio, come detto precedentemente, l’acquirente diventa proprietario dell’attività solo al completo pagamento dell’ultima rata del prezzo concordato, ma assumendosi i rischi relativi dalla consegna. Questo tipo di vendita con riserva di proprietà, sebbene originariamente destinato ai beni mobili, può essere esteso anche ai beni immobili, nonostante richieda un’armonizzazione con le relative normative, in particolare riguardo alla trascrizione e all’opponibilità della vendita nei confronti dei terzi.

Per ciò che riguarda la cessione di un’azienda, quale complesso di elementi economici eterogenei strumentali composta da beni materiali e immateriali strettamente collegati, è stato affermato che il patto di riservato dominio può esservi applicato (Cass. Sent. 2748/1961). Tuttavia, rimangono alcune perplessità relative alla protezione dell’acquirente e dei terzi in caso di vendita a rate con riserva di proprietà dell’azienda. Al fine di risolvere i conflitti tra diversi aventi causa del cedente, sembra ragionevole fare riferimento alla normativa pubblicitaria prevista per ciascun bene oggetto del trasferimento. Di conseguenza, sarà tutelato l’acquirente che ha registrato per primo la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari (ai sensi dell’articolo 2644 c.c.) e nei registri mobiliari (come stabilito dell’articolo 2688 c.c.). Per i beni mobili non registrati, invece, sarà data priorità al possesso (come stabilito dell’articolo 1155 c.c.). Importante sottolineare che solo una volta avvenuta la trascrizione il bene possa essere ceduto a terzi. Ad esempio, ipotizzando che Tizio acquistasse un’azienda da Caio con patto di riservato dominio, ma non avesse ancora saldato il prezzo, e la vendesse a sua volta a Sempronio, tale vendita non sarebbe nulla ma integrerebbe un’ipotesi di acquisto “a non domino“, pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, anche se Sempronio non era a conoscenza dell’esistenza del patto di riservato dominio. 

Il venditore, al fine di proteggere i propri interessi, può optare per una vendita con riserva di proprietà, poiché accettando un pagamento del prezzo contemporaneamente al trasferimento della proprietà o in un momento precedente o successivo non sarebbe più titolare dell’azienda, esponendosi al rischio di non ricevere il dovuto corrispettivo. Infatti, in conformità con l’art. 1523 del Codice Civile la cessione d’azienda con riserva di proprietà fa mantenere al venditore la proprietà fino al completo pagamento del prezzo. Tale modalità offre vantaggi sia al venditore, che ne conserva la proprietà, sia all’acquirente, che nel frattempo può utilizzare i proventi dell’azienda per effettuare il pagamento delle rate.

Una frequente problematica nell’ambito di tale sistema giuridico è rappresentata dal mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. La normativa riguardante questa modalità di vendita affronta tale specifico inadempimento stabilendo un limite di gravità al di sotto del quale non si può risolvere il contratto: “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive” (articolo 1525, Codice Civile).

La locuzione “nonostante patto contrario” vincola entrambe le parti, infatti, risulterebbe inutile aggiungere clausole contrattuali che prevedono la risoluzione per inadempimenti minimi. Di conseguenza, anche se l’inadempimento non è grave, il contratto non può comunque risolversi. Ipotizzando ad esempio la cessione di un’azienda valutata 200.000 euro. Nel caso in cui si decidesse di dilazionare il prezzo in 10 rate mensili da 20.000 euro ciascuna, il mancato pagamento di una di esse non comporterebbe la risoluzione del contratto, poiché ammonterebbe al 10% del prezzo totale. Tuttavia, nel caso in cui non venissero versate due rate, superando l’ottava parte del prezzo complessivo, il venditore avrebbe il diritto di richiedere la risoluzione del contratto.

 

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L’articolo 1525 del Codice Civile rappresenta una disposizione speciale. Nella normativa generale, invece, la risoluzione del contratto è prevista solo in caso di inadempimento grave. L’articolo 1455 del Codice Civile stabilisce che “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra“. In presenza di piccoli inadempimenti, è richiesto solo il risarcimento del danno, che nel caso della cessione di un’azienda si traduce negli interessi dovuti sulla rata scaduta e non pagata.

Nel contesto di un’operazione di cessione e/o aggregazione con riserva di proprietà tra studi professionali, è importante considerare attentamente il rischio legato alla difficoltà, in caso di risoluzione del rapporto, di recupero dei rapporti fiduciari con la clientela.  A differenza di cespiti, dipendenti o collaboratori, i clienti, essendo dotati di libero arbitrio ed essendo legati da un rapporto di fiducia con il professionista non possono essere restituiti con la stessa facilità, infatti, nel caso di inadempienza contrattuale questo legame potrebbe sfumare. Questa problematica è comune anche nelle cessioni di aziende tradizionali, ma diventa particolarmente delicata nel contesto di un’operazione di fusione e acquisizione tra studi professionali. La criticità è legata al rischio di recuperare i rapporti fiduciari della clientela, che da anni è stata gestita da un altro Dominus, istaurando un nuovo rapporto fiduciario. Questo rischio può essere ridotto e attenuato nell’ipotesi in cui si tratti di strutture professionali particolarmente organizzate. Infatti, spesso accade che la clientela riponga la propria fiducia sulla struttura altamente organizzata dello Studio e non solo ed esclusivamente al proprio rapporto con il Dominus; in questa fattispecie optare per una cessione con riserva di proprietà potrebbe essere la soluzione migliore per garantire la serentià delle parti coinvolte. Importante sottolineare che queste situazioni vanno gestite dall’Advisor che dovrà consigliare se tale strumento sia idoneo o meno caso per caso. 

In conclusione, la riserva di proprietà in una cessione aziendale è una modalità contrattuale che offre vantaggi sia al venditore che all’acquirente. In questo tipo di accordo, l’acquirente ottenendo il godimento dell’azienda immediatamente, ma diventandone proprietario solo al completo pagamento del prezzo concordato è agevolato nel pagamento delle rate e allo stesso tempo fornisce sicurezza al venditore, il quale mantiene la proprietà del bene fino al ricevimento integrale del corrispettivo. Le regole specifiche previste dalla normativa in caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente stabiliscono limiti alla risoluzione del contratto e proteggono entrambe le parti da possibili inadempienze. In sintesi, la riserva di proprietà è un’opzione conveniente e sicura per la compravendita di aziende, garantendo una transazione equa e protetta per entrambe le parti coinvolte. Pertanto, nell’ambito di un’operazione di fusione e acquisizione tra studi professionali, è cruciale porre particolare attenzione agli accordi contrattuali e alle disposizioni sulla riserva di proprietà, affidandosi a figure professionali esperte in materia che dovranno stabilire chiaramente le condizioni secondo cui i clienti possono essere trasferiti e gestiti, cercando di evitare la perdita degli stessi e la conseguente erosione del valore dell’operazione.