Cessione di clientela: comportamento deontologicamente corretto (professioni area sanitaria)

a cura di MPO & Partners M&A

Le operazioni di trasferimento di uno studio professionale e relativa clientela, legittimate dal Decreto Bersani del 2006 e dalla Cassazione (Sent. n. 2860/2010), sono sempre più diffuse non solo tra le professioni economico-giuridiche o tecniche ma anche tra le attività professionali dell’area sanitaria.

Come già precedentemente osservato per l’area economico-giuridica e per l’area tecnica, anche nelle disposizioni deontologiche delle diverse attività professionali dell’area sanitaria, ovvero medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari, non si rilevano riferimenti espliciti alla cessione dello studio professionale ma solo agli atti di concorrenza sleale e all’accaparramento illecito della clientela. Anche per le professioni sanitarie, dunque, si può dire che l’operazione di trasferimento dello studio, realizzata sulla base di un regolare contratto di cessione, non costituisce un atto illecito o sleale, dal momento che la cessione della clientela professionale è stata chiaramente legittimata sia dal Decreto Bersani che dalla Cassazione (Sent. 2860/2010).

Nel codice di deontologia medica (medici-chirurghi e odontoiatri), integrato nel 2007, non si rilevano disposizioni riguardanti la cessione di clientela mentre, in materia di conflitto di interesse, si chiarisce che i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre forme di elargizione solo attraverso i meccanismi previsti dalla normativa vigente; inoltre, in materia di onorari professionali, il medico può prestare gratuitamente la sua opera in particolari circostanze purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela (art. 54).

Anche il codice di deontologia dei veterinari, aggiornato a giugno 2011, nulla definisce in merito alla cessione dello studio ed, analogamente al codice dei medici, ammette che, in situazioni eccezionali, il medico veterinario possa prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela (art. 55).

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