Cessione di clientela: comportamento deontologicamente corretto (professioni economico-giuridiche)

a cura di MPO & Partners

Il Decreto Bersani (D.L. 223/2006), in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, con l’art. 2 ha abrogato alcune disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività libero professionali (obbligo delle tariffe, divieto di pattuire compensi parametrati agli obiettivi perseguiti, divieto di svolgere pubblicità informativa, divieto di fornire all’utenza servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni tra professionisti).

Tali norme, come disposto dal comma 3 dell’art. 2, entro il primo gennaio 2007 dovevano essere recepite dai codici deontologici e nell’ipotesi di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le leggi in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 sarebbero divenute in ogni caso nulle.

In aggiunta a queste disposizioni, la liberalizzazione si è realizzata anche a livello fiscale (D.L. Bersani, art. 36 ‘Recupero di base imponibile’) attraverso l’ammissione, quale reddito professionale, delle plusvalenze/minusvalenze dei beni strumentali (art. 54 c. 1-bis TUIR) ma anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività (art. 54 c. 1-quater TUIR).

Le disposizioni sopra dette, di natura fiscale, non condizionano direttamente il contenuto dei codici deontologici professionali ma è pur vero che nell’ipotesi di cessione di uno studio (come avviene per l’ordinaria attività professionale) è sempre richiesto un comportamento deontologicamente corretto in considerazione del rapporto fiduciario clientela-professionista esistente.

Per tale motivo, al fine di evidenziare eventuali limitazioni deontologiche esistenti in materia di cessione di uno studio professionale e relativa clientela, si procede ad un’analisi dei diversi codici, distinguendo tre macro-aree (economico-giuridica, tecnica e sanitaria) in considerazione delle diverse categorie professionali.

Tra le professioni economico-giuridiche, solo il codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  (aggiornato al 2010) ammette in maniera chiara l’operazione di cessione di clientela di uno studio professionale; in particolare, l’art. 15 dispone che non può considerarsi prestazione, per la quale si versa o si riceve un corrispettivo, la sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista, ‘fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso’.

Sia per i consulenti del lavoro che per gli avvocati, tra le disposizioni deontologiche non si rilevano espliciti riferimenti alla cessione di uno studio professionale e della relativa clientela ma solo ad atti di concorrenza sleale o illecita; si evince, dunque, che l’operazione di trasferimento, realizzata sulla base di un regolare contratto di cessione dello studio, non costituisca un atto di concorrenza sleale in quanto chiaramente legittimata dal Decreto Bersani e dalla Sentenza della Cassazione 2860/2010.

Il codice dei consulenti del lavoro, aggiornato ad ottobre 2008, non contiene alcun riferimento esplicito alla cessione di clientela; l’art. 13 dispone che ‘la concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico’ e indica una serie di atti di concorrenza sleale ma nessun richiamo alla cessione di studio professionale (diffusione di notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito; compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio; l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista; la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo; l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione o con titolo professionale/formativo non conseguito).

Anche il codice degli avvocati, aggiornato a dicembre 2011, non contiene alcun riferimento esplicito alla cessione dello studio professionale; solo nell’art. 19 si rileva il c.d. divieto di accaparramento di clientela ovvero di ogni comportamento ‘diretto all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro’. L’articolo precisa che l’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la ‘presentazione’ di un cliente; in tale ipotesi, quindi, si desume che non sia ammesso il corrispettivo per la semplice ‘presentazione’ dei clienti, non per la complessa ma legittima operazione di trasferimento dello studio supportata da un valido contratto di cessione.

Diversamente dai precedenti, solo il codice deontologico dei notai (aggiornato al 2008) indica espressamente l’ipotesi del rilevo a titolo oneroso dello studio notarile quale violazione del dovere di imparzialità del notaio, escludendosi, dunque, solo per tale professione, la possibilità di acquisire uno studio nel rispetto delle disposizioni deontologiche.

Con riguardo alle professioni non regolamentate, i codici deontologici devono essere osservati in relazione all’associazione di rappresentanza; ad esempio, per i tributaristi i codici delle associazioni LAPET e INT non contengono esplicite disposizioni sulla cessione dello studio professionale e relativa clientela.

Si rinvia ad ulteriori approfondimenti per l’analisi dei codici deontologici delle professioni tecniche e delle professioni sanitarie.

MPO & Partners