Cessione di clientela: comportamento deontologicamente corretto (professioni area tecnica)

a cura di MPO & Partners

Il trasferimento di uno studio professionale e della relativa clientela, legittimato dal Decreto Bersani nel 2006 e dalla Cassazione nel 2010 (Sent. n. 2860), si può realizzare oltre che per le professioni economico-giuridiche anche per altre categorie professionali; di seguito si esaminano i codici deontologici delle professioni tecniche distinguendo, tra le più diffuse operazioni di cessione di studi tecnici, le professioni di geometra, architetto e ingegnere.

In tutti i codici osservati non si rilevano disposizioni esplicite con riferimento alla cessione di uno studio professionale e della relativa clientela ma solo riferimenti ad atti di concorrenza sleale o illecita; si evince, dunque, che l’operazione di trasferimento, realizzata sulla base di un regolare contratto di cessione dello studio, non costituisca un atto di concorrenza sleale in quanto chiaramente legittimata dal Decreto Bersani e dalla Sentenza della Cassazione 2860/2010.

Come sopra detto, nel codice di deontologia professionale dei geometri, aggiornato ad aprile 2007, non si evidenzia alcun riferimento alla cessione dello studio professionale e della relativa clientela ma si specificano gli atti di concorrenza sleale nell’omissione o emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese e nell’impiego di qualunque altro mezzo illecito volto a procurarsi la clientela (art. 10).

Anche il codice deontologico degli architetti, aggiornato a giugno 2009, non contiene disposizioni inerenti la cessione dello studio professionale ma ammette il subentro di un professionista nell’ipotesi in cui si verifichino delle situazioni che non permettono la prosecuzione dell’incarico professionale.
In particolare, l’art. 6 prevede che, in caso di circostanze impeditive della prestazione richiesta, l’architetto debba comunicare al cliente le circostanze sopravvenute proponendo allo stesso l’ausilio di altro professionista e, ancora, l’art. 29 disciplina il subentro nello svolgimento di un incarico, il quale deve avvenire senza pregiudizio per il proseguo dell’opera; infine, l’art. 35, inerente la cessazione dell’incarico, precisa che qualora l’architetto non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista, al fine di non arrecare pregiudizio al cliente.

Per concludere l’esame delle professioni tecniche, analogamente, il codice deontologico degli ingegneri, aggiornato a dicembre 2007, nella parte in cui disciplina l’illecita concorrenza, fa esclusivo riferimento all’abuso di mezzi pubblicitari dell’attività professionale che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Si rinvia ad ulteriore approfondimento per l’osservazione delle disposizioni deontologiche riguardanti le professioni sanitarie.

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