La STP in contabilità semplificata: regime di determinazione del reddito

La Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.

Tale regola opera anche nel caso di Società tra Professionisti.

Lo scopo principale di questa normativa è quello di introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa.

Sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

  1. persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  2. imprese familiari e aziende coniugali;
  3. società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  4. società di armamento e le società di fatto;
  5. enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (come appunto le STP), ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata:

  • evita gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch;
  • avvicina il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando, così come già previsto per le attività professionali, esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Così come chiarito dall’Agenzia delle entrate (Cfr. circ. 11/E/2017) i soggetti in regime di contabilità semplificata (anche alle STP costituite in forma di s.n.c. e di s.a.s. in contabilità semplificata) dal 1° gennaio 2017 adottano un regime di determinazione del reddito improntato al criterio di cassa che, nei fatti, diventa poi un regime misto cassa-competenza.

 

In questo caso, come si determina il reddito delle STP?

Il reddito delle STP rientranti tra le imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (Cfr. comma 1 dell’articolo 66 del TUIR).

Pertanto, il reddito viene determinato secondo il criterio di cassa

 

Ma quali sono le modalità di tenuta della contabilità?

Ci sono più strade percorribili.

Una è quella di istituire due registri distinti (incassi/pagamenti) nei quali annotare cronologicamente ricavi percepiti e spese sostenute dalla STP con riferimento alla data di incasso/pagamento (tale modalità è previste dal comma 2 dell’articolo 18 D.P.R. n. 600/73).

I registri dovranno rilevare:

  • l’importo del ricavo percepito e della spesa sostenuta dalla STP;
  • l’anagrafica completa del soggetto che effettua o a cui è stato effettuato il pagamento;
  • gli estremi della fattura.

 

Inoltre, in tali registri devono essere rilevati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile quali, ad esempio, plusvalenze, minusvalenze, canoni di leasing e ammortamenti, spese per prestazioni di lavoro, ecc..

Per una STP tale modalità di determinazione del reddito ha il vantaggio di tassare i ricavi solo al momento dell’incasso (così come avviene per i professionisti o per le associazioni professionali).

Un’ulteriore possibilità è quella di sostituire i registri suindicati con quelli da tenere ai fini dell’IVA.

Occorre, però rilevare sui registri anche:

  1. le operazioni, non soggette a registrazione ai fini IVA (es. ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze, ecc.),
  2. l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono. Tale annotazione dovrà essere riportata nei registri IVA entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi.

 

Per una STP, rispetto alla metodologia precedente, tale approccio sembrerebbe avere più vantaggi in quanto la procedura amministrativa è più semplice permettendo, ugualmente, la tassazione dei ricavi solo al momento dell’incasso.

L’ultima strada percorribile è data dalla possibilità di tenere solamente i registri IVA senza separata indicazione degli incassi e pagamenti.

Si evidenzia, comunque, che tale modalità deve essere comunicata all’Amministrazione Finanziaria con un’apposita opzione vincolante per almeno un triennio.

In questo caso vi è, infatti, una presunzione legale secondo cui la data di registrazione (ai fini IVA) dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

In termini operativi tale regime è molto semplificativo in termini di gestione amministrativa in quanto prevede che tutte le fatture o documenti che risultano annotati nei registri IVA entro la data di fine esercizio siano da considerarsi incassati o pagati nell’anno.

Per quanto concerne le STP, però, tale approccio potrebbe non essere la soluzione più conveniente in quanto ha il grosso limite in quanto potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover anticipare la tassazione di ricavi già fatturati ma non ancora incassati.