Il ddl di delega al Governo per la riforma fiscale: i professionisti in attesa di importanti novità

Il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo u.s., stabilisce che il Governo adotti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Il testo è composto da 20 articoli raggruppati in 5 titoli:

• Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
• Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13);
• Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 14-18);
• Titolo IV – Testi unici e codici (art. 19);
• Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 20).

Tra le tante norme del disegno di legge molto importante è quella contenuta nel Titolo II, Capo 1, Articolo 5 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche), punto 1, lettera f), punto 1.4 la quale prevede che “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche” … “la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.

Negli ultimi tempi, infatti, il dibattito sulla neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione/conferimento degli studi associati (ma anche di studi professionali organizzati sotto forma di ditte individuali) in società tra professionisti ha preso sempre più piede. Questo aspetto riveste particolare importanza per incentivare l’evoluzione che sta avvenendo nel mondo delle professioni e, quindi, incentivare la costituzione di strutture professionali più complesse (di conseguenza più competitive), senza penalizzare da un punto di vista fiscale i professionisti coinvolti nelle riorganizzazioni. A tale proposito, il disegno di legge è stato presentato con l’obiettivo di istituire un quadro normativo che promuova la neutralità fiscale in queste operazioni.

Infatti, nella relazione è specificatamente indicato che “il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), attualmente caratterizzate dal principio di realizzo.
La neutralità dell’operazione straordinaria comporta che i valori facenti parte del patrimonio del dante causa sono acquisiti dall’avente causa al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori”.

Se tutto sarà confermato le nuove disposizioni potrebbero dare un forte impulso alle operazioni di aggregazione tra professionisti con la creazione di società tra professionisti.

Infatti, l’operazione di trasformazione (o conferimento) di uno studio associato in una società tra professionisti può essere una scelta strategica per diversi motivi. Tra i principali vantaggi vi è la possibilità di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e di operare in un contesto più flessibile e dinamico. Inoltre, la trasformazione (o il conferimento) in una società tra professionisti può consentire una migliore gestione delle risorse, la diversificazione delle competenze, la specializzazione (sempre più richiesta dalla clientela) e l’accesso a nuovi mercati.

Tali vantaggi, però, vengono in buona parte annullati proprio dalla normativa fiscale vigente (e dagli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria contenuti nelle risoluzioni 107 e 125 del dicembre 2018) la quale può comportare oneri fiscali significativi per i professionisti coinvolti nell’operazione.

Su tale argomento il Consiglio Nazionale dei Commercialisti aveva già presentato, nel febbraio 2023, un documento con le proposte per una riforma fiscale per eliminare «definitivamente i dubbi interpretativi sulla non imponibilità del valore di beni, crediti, clientela o elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale» nei passaggi alle Stp e ricordano che «tali operazioni non comportano il realizzo dei predetti elementi patrimoniali, ma si risolvono nella sola variazione della veste giuridica» (Fonte: Il Sole24Ore del 20 marzo 2023). Nella stessa sede è intervenuto il presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio il quale ha precisato che «Un semplice cambio di veste giuridica non può far sorgere base imponibile, è un principio già valido in ambito societario che ora deve valere anche in ambito professionale» (Fonte: Il Sole24Ore del 20 marzo 2023).

Pertanto, rendere neutrali le operazioni di riorganizzazione tra professionisti potrebbe finalmente dare un concreto impulso per far uscire i professionisti dalla storica propensione allo svolgimento dell’attività professionale in forma autonoma.
Ciò consentirebbe ai professionisti di adattarsi meglio alle nuove dinamiche del mercato e di offrire servizi di alta qualità in un contesto più moderno e competitivo.