Professione esercitata in forma societaria o associata: alcuni chiarimenti ai fini IRAP

Il 12 settembre u.s. la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26349/2023 pubblicata il 12 settembre u.s., è ritornata sul tema dell’assoggettabilità o meno all’IRAP dei redditi inerenti le professioni esercitate mediante studi associati o società.

L’origine dell’intervento della Suprema Corte è un ricorso in CTP presentato da un professionista avverso il silenzio-diniego a seguito di una richiesta di rimborso dell’IRAP versata in anni precedenti.

Le basi su cui fonda il ricorso il contribuente sono quelle relative ai compensi professionali derivanti dall’attività di Amministratore e/o Liquidatore e/o Sindaco di società e/o Revisore di Enti, svolti dai professionisti dello Studio, i quali, a detta del contribuente, derivano esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati.

Pertanto, i relativi redditi provenienti da tali attività professionisti non devono essere soggetti al pagamento dell’IRAP in quanto i professionisti non si avvalgono della struttura dello Studio associato operando in autonomia.

I Giudici di Primo Grado avevano accolto il ricorso presentato dallo Studio ritenendo che “la struttura associativa de qua non era diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ma piuttosto alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle relative spese”.

A tale decisione si è opposta l’Agenzia delle Entrate con ricorso presso la CTR la quale accoglieva le richieste dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo che l’associazione professionale presentasse “i requisiti dell’autonoma organizzazione previsti dall’art. 2 L. 446/92, in quanto risulta creata dagli associati, non solo per ridurre le spese della struttura associativa, ma altresì per ottenere un’organizzazione in grado di migliorare la produzione e lo scambio di beni e servizi condivisi dagli associati”.

Nell’argomentare la decisione contenuta nell’Ordinanza in commento la Suprema Corte, richiamando la copiosa giurisprudenza in materia (Cass., Sez. Un., n. 7371 del 2016; Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n. 30873 del 2019 e Cass. n. 3622 del 2019), ribadisce il concetto che

l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività”.

Inoltre, per la Corte di Cassazione tale principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria “avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n. 30873 del 2019)”.

Pertanto, deve essere assoggettato ad IRAP il reddito dello studio associato a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Infine, ha ribadito il concetto secondo il quale “l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito” (Cfr. Cass. 31/10/2018, n.27843).

Alla luce di quanto esposto da un punto di vista fiscale il reddito prodotto dall’attività professionale, esercitata mediante studi associati o società, deve essere assoggettato ad IRAP (tranne casi particolari in cui il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati). Come già abbiamo avuto modo di rilevare attraverso precedenti nostri interventi (si veda l’editoriale Il DDL di Delega l agoverno per la riforma fiscale: i professionisti in attesa di importanti novità) le operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, attraverso operazioni M&A tra professionisti, sono fortemente penalizzate (e di conseguenza frenate) proprio per il trattamento fiscale ad oggi vigente per tali operazioni.

Si pensi, ad esempio, alle operazioni di conferimento o di trasformazione di uno studio associato in società tra professionisti che, stante l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, non possono godere, così come le operazioni di riorganizzazione aziendale, del c.d. regime di neutralità fiscale.

In un momento storico dove i professionisti avvertono fortemente l’esigenza dell’aggregazione l’amministrazione fiscale dovrebbe intervenire per rendere tali operazioni più snelle e meno afflittive da un punto di vista fiscale.

Su tale argomento è anche intervenuto il Presidente Nazionale dei Commercialisti, dott. Elbano De Nuccio, nel corso di un’intervista del quotidiano Il Sole 24 Ore all’interno dell’evento Telefisco 2023.

Il Presidente ha ribadito che “L’aggregazione tra professionisti non è solo un’esigenza dei lavoratori autonomi, ma è una conseguenza di un mutato contesto competitivo in ambito professionale a livello nazionale e internazionale.

Il superbonus, per esempio, ha messo in evidenza la necessità di creare degli studi professionali multidisciplinari. L’aggregazione non deve solo rivolgersi a professionisti dello stesso Ordine ma deve puntare alla multidisciplinarietà.

La delega va nella giusta direzione di riconoscere la neutralità senza natura realizzativa del conferimento di pacchetti di clienti o comunque del passaggio da studi associati a società tra professionisti (Stp). Aggiungo, però, che sarebbe auspicabile prevedere anche un regime opzionale misto cassa-competenza, perché il solo principio di competenza, previsto per le società di capitali poco si concilia con la nostra realtà dove l’incasso dei crediti non sempre avviene all’interno dell’anno.” (Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/9/2023).

La Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede non solo la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento o trasformazione dell’associazione professionale (ma anche dello studio organizzato sotto forma di ditta individuale), ma anche una revisione dell’assoggettabilità ai fini IRAP dei redditi derivanti da attività professionali e studi associati.

Infatti, la delega fiscale al Titolo II (I tributi), Capo 1, articolo 8 prevede di “procedere al graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP”.

Se tutto sarà confermato le nuove disposizioni potrebbero dare un forte impulso ai processi di aggregazione tra professionisti.