Effetti fiscali del conferimento di partecipazioni in nuda proprietà

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Come già evidenziato nell’ambito di precedenti contributi spesso i commercialisti o i consulenti del lavoro, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvalgono anche del supporto di una società di servizi (Centri Elaborazione Dati), a cui delegare generalmente le prestazioni di raccolta ed elaborazione dati rispettivamente in materia contabile e giuslavoristica.

In tema di operazioni di aggregazione e cessione degli studi professionali organizzati sotto forma di società (anche in ottica riorganizzativa), queste possono avvenire anche attraverso il conferimento di partecipazioni in nuda proprietà.

Quali sono i risvolti di natura fiscale? Si può usufruire del regime di neutralità fiscale?

Su tale argomento è intervenuta recentemente l’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 238 del 30 aprile 2021.

Ripercorrendo le basi sulle quali l’Agenzia delle Entrate fonda le proprie conclusioni occorre preliminarmente far riferimento all’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile il quale prevede che sono considerate società controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

Fissato tale concetto da un punto di vista fiscale si deve rinviare al contenuto dell’articolo 177 de TUIR (Scambi di partecipazioni).

Più precisamente il comma 2-bis (introdotto dal c.d. Decreto Crescita) regolamenta il regime fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del Codice Civile (sopra citato).

L’Amministrazione Finanziaria (cfr. circolare 17 giugno 2010, n. 33/E), inoltre, aveva già precisato che le disposizioni contenute nell’articolo 177 del TUIR non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).

Il “regime del realizzo controllato” prevede che le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci

di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In questo caso, quindi, non trova applicazione il criterio del c.d. “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR.

Di conseguenza potrebbe non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che “La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:

1. i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

2. mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.”.

Il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR estende il regime del c.d. “realizzo controllato” anche ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) la quale prevede che “le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”.

Per effetto del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Infatti, per poter usufruire del regime del “realizzo controllato” occorrono soddisfatte tutte e due le seguenti condizioni:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria l’obiettivo della disciplina contenuta nell’articolo 177 del TUIR è quello di “favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.”