La Cessione dello Studio Professionale: Paesi a confronto

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In precedenti contributi abbiamo avuto già modo di chiarire che in Italia le operazioni M&A di studi professionali (da un punto di vista fiscale) sono fortemente penalizzate rispetto alle operazioni M&A aziendali. Alla luce dell’attuale evoluzione del mondo professionale molti professionisti sarebbero già pronti ad organizzarsi secondo modelli più strutturati, passando dalla “classica” e predominante ditta individuale a organismi molto più complessi.

Ma il tutto è fortemente ostacolato soprattutto dalla normativa fiscale che, di fatto, frena il naturale passaggio generazionale degli studi professionali.

Scopo di questo primo approfondimento (seguiranno altri confronti) è quello di analizzare il trattamento fiscale (anche in ottica successoria per “mortis causa”) delle operazioni di cessione di studi professionali in altri Paesi anche al fine di poter prenderne spunto per possibili applicazioni in Italia.

 

La Cessione dello Studio Professionale in Italia 

Per quanto concerne l’Italia si evidenzia che:

  1. La cessione della clientela di uno studio professionale. I corrispettivi percepiti a seguito dell’operazione di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale rientrano tra quelli previsti dall’articolo 54, comma 1-quater del TUIR il quale prevede espressamente che “Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. Di conseguenza, secondo la normativa tributaria italiana ad oggi vigente, la cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 54 del TUIR (vi è l’opportunità di optare per la tassazione separata nella remotissima/impossibile ipotesi dell’incasso del corrispettivo in unica soluzione). 
  2. Il conferimento di uno studio associato (ma anche di uno studio professionale organizzato sotto forma di ditta individuale) in Società tra Professionisti. Tale operazione (in osservazione alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 125/2018) non può beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 TUIR. Per l’Amministrazione Finanziaria tale operazione è equiparabile ad una cessione di beni e, di conseguenza, deve ritenersi soggetta alle disposizioni contenute nell’articolo  9 e 54 del TUIR.
  3. La trasformazione dell’associazione professionale (ma anche di uno studio individuale) in Società tra Professionisti. In questo caso l’Amministrazione Finanziaria (cfr. risposta all’istanza di interpello n. 107/2018) ha escluso la neutralità fiscale della trasformazione di una associazione professionale in STP in quanto non può trovare applicazione il regime di neutralità fiscale contenuto nell’articolo 170 del TUIR. L’indicazione dell’Agenzia delle Entrate fonda le basi sul fatto che tale operazione deve essere considerata come una trasformazione eterogenea e non omogena (associazione professionale e STP hanno un regime fiscale diverso. Si passa da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa). Anche in questo caso per l’Amministrazione Finanziaria tale operazione è equiparabile ad una cessione di beni e, di conseguenza, deve ritenersi soggetta alle disposizioni dell’articolo 9 e 54 del TUIR.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che in Italia la pressione fiscale frena, se non addirittura arresta, le operazioni M&A di studi professionali che andrebbero agevolate mediante una legislazione civilistico e soprattutto fiscale che le renda appetibili così come avviene per il passaggio generazionale (e le riorganizzazioni) riguardanti le imprese.

 

Ma cosa succede in caso di decesso del professionista?

In caso di decesso di un professionista l’attività dello stesso cessa essendo un’attività autonoma basata sulla prestazione intellettuale del “de cuius”. Gli eredi del professionista subentrano solo ed esclusivamente nei diritti ed obblighi del professionista deceduto.

Pertanto, hanno diritto ad incassare i compensi a lui spettanti e il dovere di pagare le relative spese/costi.

Su tale argomento si è espressa anche l’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/E dell’11 marzo 2019 con la quale ha chiarito che “In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella e devono adempiere a tutti gli obblighi Iva.

Ne consegue che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Per quanto sopra si ritiene che la soluzione prospettata dall’istante sia condivisibile e, quindi, che al verificarsi delle condizioni dal medesimo indicate (fatture ad esigibilità differita da incassare oppure fatture da emettere) sia ammissibile una deroga a quanto stabilito dall’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633 del 5 1972 che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte.

 

La Cessione dello Studio Professionale in Francia

Ma cosa accade in altri Paesi? Vediamone alcuni. Europei e non europei.

Iniziamo dalla vicina Francia, Paese dal quale molto ha mutuato l’Italia per le operazioni M&A di studi professionali.

Nell’ordinamento civilistico e fiscale francese, fino all’anno 2000, vi era un vuoto normativo e dottrina e giurisprudenza erano fortemente contrastanti tra di loro.

Sono intervenute, poi, due sentenze della “Cour de Cassation” le quali hanno di fatto giuridicizzato un’operazione di “cessione indiretta” della clientela ovvero il pagamento di un corrispettivo dietro la presentazione dei clienti da parte del professionista cedente.

Senza scendere nei dettagli delle sentenze di seguito i principi enunciali dalle sentenze:

  1. Cour de Cassation del 7 novembre 2000 ( Cass. Civ. 1, n ° 98-17731 ). I giudici hanno ritenuto che il trasferimento di clienti (in questo caso nell’ambito medico) non fosse considerato illegittimo fintantoché fosse preservata la libertà di scelta del cliente.
  2. Tale concetto, inoltre, è stato rafforzato dalla sentenza, sempre della Cour de Cassation, del 19 febbraio 2002, 99-21.085 con la quale ha successivamente rafforzato il principio di libera trasferibilità della clientela evocando la nozione di «fonds d’exercice libéral», avvicinando, di fatto, il concetto di clientela professionale  a quello dell’avviamento aziendale entrambe, quindi, trasferibili a terzi.

Pertanto, con queste due sentenze in Francia è valido e lecito il contratto di cessione della clientela fatta salva, ovviamente, la libertà di scelta del cliente di accettare la nuova figura professionale che gli viene offerta.

Quanto al valore di questa clientela, questo viene valutato in base alle circostanze, al suo sviluppo e alla sua sostenibilità nel tempo (Fonte: https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/605811/cession-de-clientele).

Da un punto di vista fiscale occorre fare riferimento al “Code général des impôts” in vigore in Francia e più precisamente agli articoli 93 e 720.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli precedentemente citati per il professionista l’utile da assoggettare a tassazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le uscite contabilizzate con il criterio di cassa.

Non solo, ma deve tener conto anche delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione dei cespiti e da eventuali compensi percepiti in cambio della cessazione dell’esercizio della professione o il trasferimento della clientela. Quest’ultimo viene considerato come il trasferimento di proprietà di clienti il cui effetto è quello di consentire a un professionista di esercitare una professione, una funzione o un lavoro ricoperto da un precedente titolare.

Il reddito imponibile varia in base al fatturato annuo (fatturato effettivamente incassato). Ad oggi, si può usufruire di un’agevolazione per i professionisti che fatturano meno di 72.600 euro compresi anche eventuali compensi per il trasferimento della clientela.

Un professionista che rientra in questa categoria può optare per il pagamento di un’imposta sul reddito pari al 2,2% del fatturato mensile (da versarsi anche trimestralmente).

Per i fatturati inferiori a euro 72.600 il reddito imponibile è poi determinato dall’amministrazione Finanziaria che applica una percentuale forfetaria del 34%  per le spese professionali.

Per i fatturati che superano i 72.600 euro, compresi quelli eventualmente percepiti a seguito della cessione della clientela, le imposte si calcolano in modo ordinario seguendo gli scaglioni del fisco francese.

Particolarmente interessante, ai fini contrattuali, è la pubblicazione nel maggio 2019 di un libro sulla redazione di un contratto di cessione di uno studio di dottori commercialisti redatto dall’ordine degli experts-comptables.

Infatti, nella presentazione del libro l’ordine esordisce con la frase “Il trasferimento di un’attività non si improvvisa”. Pertanto, consigliano le parti di affidarsi ad esperti evitando di mettersi “in proprio”. Inoltre, l’ordine rileva che la redazione del libro si è resa necessaria “Alla luce del contenzioso che regolarmente emerge dalle vendite dei dottori commercialisti, è evidente che un gran numero di trasferimenti di clienti vengono effettuati in fretta da professionisti spesso inermi e inesperti.” Con la conseguenza che la maggior parte del contenzioso è dovuta “a una redazione sintetica e non sufficientemente ponderata del contratto di trasferimento del cliente.”

Ai fini successori, contrariamente a quanto succede nel nostro Paese, in Francia in caso di morte la sorte dello studio professionale dipende dalla qualifica degli eredi. Ad esempio, in caso di successione “mortis causa” tra padre e figlio, se l’asse ereditario (comprensivo anche del valore dell’attività professionale che deve essere soggetta ad attenta valutazione) ha un valore inferiore a 100.000 euro tale trasferimento non sconta alcuna imposta. 

Al superamento di tale limite occorrer calcolare e versare le imposte di successione previste dalla normativa francese.

 

La Cessione dello Studio Professionale in Svizzera 

Un altro Paese preso in considerazione è la confinante, ma non europea, Svizzera.

Occorre premettere che il sistema fiscale svizzero, ma anche l’ordinamento delle professioni, non può essere assolutamente paragonato a quello italiano.

Infatti, il regime fiscale svizzero prevede il pagamento di:

Imposte federali

Viene prelevata e riscossa dai Cantoni a favore della Confederazione.

Imposte cantonali

I Cantoni possono stabilire liberamente le loro tariffe fiscali. Sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione. Ne consegue che le leggi in materia fiscale e gli oneri fiscali sono molto differenti da Cantone a Cantone.

Imposte comunali

Le imposte comunali sono fondate sulle legislazioni tributarie cantonali. I Comuni fissano, però, autonomamente le loro aliquote d’imposta.

Va premesso che i redditi di natura professionale sono regolamentati dall’articolo 18 della La legge federale sull’imposta diretta la quale prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale e da una libera professione. Inoltre, lo stesso articolo prevede che rientrano tra l’imponibile professionale anche la cessione dell’attività (quindi anche dell’attività professionale).

Per quanto concerne la cessione di uno studio professionale le imposte sul reddito, da versare presso il domicilio fiscale della ditta individuale o del proprietario, sono dovute sulla c.d. “stillen reserven”, ovvero sulla differenza tra i proventi della vendita e il valore contabile. 

L’articolo 37b della Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (La legge federale sull’imposta diretta) prevede delle agevolazioni a determinate condizioni.

Tale normativa, infatti, prevede che in caso di rinuncia definitiva al lavoro autonomo dopo il 55 ° anno di età o per impossibilità a proseguire per invalidità, la somma degli utili realizzati negli ultimi due esercizi devono essere separati separatamente dagli altri redditi. In tale agevolazione non rientra il caso di cessione dell’attività professionale. Inoltre, tale norma si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l’attività del defunto.

In caso di morte del professionista l’attività rientra nell’asse ereditario. Se gli eredi proseguono l’attività l’utile netto soggetto a tassazione viene allocato proporzionalmente a ciascun erede. Se gli eredi non continuano l’attività professionale questo determina la tassazione, in capo ai singoli eredi, sul valore di liquidazione dell’attività.

L’imposta sulle successioni e donazioni non è armonizzata, pertanto i cantoni sono liberi di prelevarla secondo norme che differiscono notevolmente da un cantone all’altro.

Fatta eccezione per il cantone di Svitto, tutti gli altri prelevano un’imposta sulle successioni e donazioni per certi trasferimenti di beni se il defunto o il donante erano residenti nel rispettivo cantone o se la proprietà immobiliare oggetto del trasferimento è situata nel cantone.

Nella maggior parte dei casi le tariffe d’imposta in materia di successioni e donazioni sono strutturate secondo il principio della progressione e tengono generalmente conto del grado di parentela tra il defunto o il donante e il beneficiario e/o del valore della devoluzione. In tutti i cantoni il coniuge superstite è esonerato dall’imposta sulle successioni e donazioni; nella maggior parte dei cantoni anche gli eredi diretti sono esonerati.

Pertanto, in caso di morte lo studio professionale rientra nell’asse ereditario ma se gli eredi non continuano l’attività professionale questo determina la tassazione sul valore di liquidazione dell’attività.