Vendita studio Commercialista: La cessione delle partecipazioni Pt. II

a cura di MPO & Partners

Come ampiamente illustrato in precedenti articoli un’operazione di cessione di quote di uno studio commercialista (tributarista, consulente del lavoro, etc.) consiste nel trasferimento di proprietà di una partecipazione che si possiede all’interno di una società e può trovare applicazione per tutte le professioni, con le eventuali limitazioni previste dalle normative vigenti, per le quali è data la possibilità di svolgimento sotto forma societaria.

Scopo del presente articolo è quello di analizzare, ai fini reddituali, il trattamento delle plusvalenze e minusvalenze, derivanti da cessione di partecipazioni societarie, realizzate da imprese e società.

In questo caso le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (positivo o negativo) concorre alla formazione del reddito con diverse modalità a seconda dell’iscrizione della partecipazione tra le “immobilizzazioni finanziarie” o “nell’attivo circolante”. In tale senso i principi contabili dettano il principio secondo il quale se la società prevede uno smobilizzo a breve termine della partecipazione o non individua nell’acquisto un intendo di tipo “strategico/aziendale” la partecipazione deve essere iscritta nell’attivo circolare del bilancio. Di contro qualora non sia previsto un veloce smobilizzo della partecipazione, assumendo quindi il “vestito” di investimento la partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Indipendentemente dalla classificazione della partecipazione in bilancio la tassazione della plusvalenza avviene nell’esercizio in cui essa è realizzata. Ai fini del trattamento fiscale delle plusvalenze, però, l’iscrizione in bilancio in una o in un’altra voce assume carattere nettamente diverso.

Così come previsto dall’articolo 86 del T.U.I.R. le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito se:

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa;
  • le partecipazioni vengono assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini delle imposte dirette nel caso in cui le partecipazioni oggetto di cessione siano state iscritte, negli ultimi tre esercizi bilanci precedenti la cessione, tra le immobilizzazioni finanziarie del cedente la plusvalenza realizzata può concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei successivi quattro. Tale norma ha effetti solo ed esclusivamente fiscali e pertanto, civilisticamente, la plusvalenza deve essere rilevata, per il suo ammontare complessivo, quale componente positivo nell’esercizio di realizzazione. Infine le eventuali minusvalenze realizzate sono deducibili quale componente reddituale negativo. Tale deducibilità, però, può andare incontro ad alcuni limiti. Uno di questi è sicuramente quello contenuto nell’articolo 109, comma 3-bis e 3-ter, rimodulato dal Decreto legge 203/2005 ovvero nella norma antielusiva dettata in materia di “dividend whashing”. Solo brevemente, per effetto di tale normativa, le minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, quote, e strumenti finanziari assimilati alle azioni, acquistate nei trentasei mesi antecedenti la cessione, non sono deducibili fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo della minusvalenza.Vi è, infine, la possibilità di non assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni. Tale possibilità è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del 2004 e sarà oggetto di prossimi articoli.
  • Ai fini delle imposte indirette la cessione delle partecipazioni è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, numero 4, del DPR 633/72 e, a seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, la cessione di azioni non è più soggetta ad alcun tributo indiretto.
  • Se la partecipazione oggetto di cessione è iscritta in bilancio nell’attivo circolante ai fini fiscali la sua cessione genera ricavi che vengono assoggettati a tassazione nell’esercizio secondo il principio della competenza. In questo caso i ricavi confluiranno nel reddito complessivo del cedente che sarà assoggettato a tassazione ordinaria senza alcuna possibilità di rateizzazione.
  • La determinazione della plusvalenza è dettata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 86 del T.U.I.R. ovvero confrontando il corrispettivo o l’indennizzo conseguito (o il valore normale in caso di assegnazione a soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) con il costo fiscalmente riconosciuto, comprendente gli oneri accessori.

MPO & Partners

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