Vendesi studio commercialista. E’ valido il contratto di cessione della clientela di uno studio di commercialisti? I principi dettati dalla Cassazione

a cura di MPO & Partners

Negli ultimi quindici anni in Italia stiamo assistendo al proliferarsi di operazioni di cessione acquisizione di studi di commercialisti (o anche di altre attività professionale). Tale fenomeno ha originato, a partire dall’anno 2006, il riconoscimento, sia in giurisprudenza che in dottrina, della legittimità del contratto di cessione di uno studio professionale.

Già a partire dal 1974 il controverso argomento del riconoscimento “dell’avviamento professionale” è stato trattato dalla Suprema Corte (Cfr Sentenza n. 370) con la quale ha affermato che “il contratto di cessione-vendita di uno studio professionale nell’insieme degli elementi che lo costituiscono e pure in relazione alla clientela che a essa faccio capo mediante il versamento di una somma, è valido e lecito in base al principio dell’autonomia contrattuale”. Sulla stessa scia si possono citare due (tra tanti) interventi: la Suprema Corte (Cfr sentenza n. 5848 del 1979) ed i Giudici Tributari di Primo Grado di Ferrara (cfr sentenza 1505 del luglio 1998).  Un primo chiarimento, seppur di natura fiscale, in merito alle operazioni di cessione-acquisizione di studi di commercialisti (ma anche di altre attività professionali) occorre attendere l’entrata in vigore del D.L. 223/2006 (c.d. Legge Bersani-Visco). Infatti tale normativa, novellando l’articolo 54 del T.U.I.R., prevede espressamente che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. Pertanto a seguito dell’emanazione di tale normativa, che qui si ricorda essere di natura tributaria, il legislatore ha, di fatto, giuridicizzato il fenomeno (che qui bisogna ribadire sempre presente nel territorio nazionale) del trasferimento a  titolo oneroso della clientela professionale, conferendogli piena legittimità e diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.

Come già avuto modo di rilevare il legislatore fiscale, a parere dello scrivente, ha operato una scelta decisamente infelice nell’utilizzo del termine “cessione” di clientela il che, come appare evidente, è semplicemente inconcepibile sotto il profilo giuridico.

E’ il caso di ricordare che il ritardo del nostro paese, colmato con il rinnovato articolo 54 del TUIR, non è sintomo dell’assenza fino ad allora di operazioni di cessione/acquisizione di studi professionali in quanto le stesse avvenivano utilizzando “strade alternative” in assenza di regole precise.

Pietra miliare sull’argomento è la sentenza n. 2860 del 2010 con la quale la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che «… E’ lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela…» …«essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima (la clientela), non una cessione in senso tecnico … ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire…»… la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.».

Infine nell’affermare la legittimità del contratto di cessione di uno studio professionale la Suprema Corte afferma che il contratto va inteso “al pari, pur con le sue specificità, di una vera e propria cessione d’azienda.”.

Pertanto il contratto per la vendita di uno studio di commercialista è valido e lecito.

MPO & Partners

Vendesi studio commercialista – Cassazione