Il ruolo delle STP nelle aggregazioni professionali

La spinta aggregativa nel mondo delle professioni

Abbiamo già più volte avuto modo di evidenziare come in questo ultimo decennio la tendenza dei professionisti italiani ad esercitare individualmente la sua attività sta riscontrando sempre maggiori ostacoli.

L’incremento della concorrenza, la richiesta da parte delle imprese di servizi sempre più complessi e veloci, la crisi economica e, non da ultimo, l’emergenza sanitaria sono i principali motivi di tale inversione di marcia ed hanno determinato una significativa spinta per gli studi professionali, che ancora oggi operano sotto forma di ditta individuale, ad organizzarsi secondo modelli più complessi.

In altre parole: aggregarsi per competere!

Uno dei modi per aggregarsi è quello di costituire una Società Tra Professionisti anche attraverso operazioni di trasformazione o conferimento nelle stesse di studi professionali (associati e non).

Le norme in materia in vigore agevolano tali modelli aggregativi alla stessa stregua delle riorganizzazioni aziendali?

Come è ben noto la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “STP” è la Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”

Tale norma, quindi, prevede che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:

· Società di persone;

· Società di capitali;

· Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).

Ai fini fiscali, così come chiarito più volte dall’Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposte n. 954-93/2014, n. 107/2018 e n. 125/2018 secondo le quali prevale l’elemento soggettivo e non oggettivo delle STP).

A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7407 del 17 marzo 2021, ritiene che la qualificazione del reddito di una società tra professionisti dipenda dalla presenza, da accertarsi caso per caso, di un autonomo profilo organizzativo rispetto al lavoro professionale, “capace di spersonalizzare l’attività svolta” rinviando, infine, all’art. 2238 del Codice Civile in tema di professioni intellettuali non potendo far riferimento agli articoli 6 e 81 del TUIR (indicati dall’Agenzia delle Entrate) in quanto essi sarebbero stati formulati “in un’ottica puramente soggettiva” mentre “sul piano oggettivo il medesimo reddito andrebbe più correttamente qualificato come da lavoro autonomo”, attesa la “natura eminentemente professionale dell’attività svolta”, la quale “ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del TUIR, genera […] redditi di lavoro autonomo”.

A seguito di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sull’argomento con la risposta n. 600 del 16.9.2021 con la quale ha chiarito che “In base alle disposizioni richiamate risulta che le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa. Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.”

Qual è il trattamento fiscale qualora due o più professionisti decidono di conferire o trasformare la propria attività professionale (o anche un’associazione professionale) in una STP?

Sulla rilevanza fiscale di tale operazione è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con le risposte n. 107 e 125 pubblicate nel dicembre 2018.

Con tali interventi l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il conferimento o la trasformazione di uno studio associato (o anche di uno studio organizzato sotto forma di ditta individuale) in una neo-costituenda società tra professionisti costituisce un’operazione fiscalmente rilevante. Di conseguenza per tali operazioni non si può applicare il regime della neutralità fiscale ma occorre utilizzare, ai fini

delle modalità di calcolo del valore del corrispettivo, il combinato disposto degli articoli 9 e 54 del TUIR.

E’ il caso di precisare che l’articolo 10 della L. 183/2011 prevede che la Società Tra Professionisti viene costituita per l’esercizio delle attività professionali ed i professionisti che ne fanno parte svolgono l’attività professionale in via esclusiva. Alla luce del dettato normativo appare evidente che i professionisti, soci della STP, proseguono nella società un’attività precedentemente esercitata sotto forma di studio associato o ditta individuale.

Pertanto, l’operazione di conferimento o trasformazione di uno studio professionale associato (e si ribadisce che tutto ciò vale anche per il professionista organizzato sotto forma individuale) in una STP è considerata fiscalmente rilevante in quanto, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il soggetto conferente/trasformato, equiparato a tutti gli affetti ad un ente non commerciale che produce redditi di natura professionale, conferisce beni in una società che produce, secondo consolidata prassi precedentemente richiamata, reddito d’impresa.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che l’esigenza aggregativa, sempre più fortemente sentita dal mondo professionale, così come l’esigenza di gestire il passaggio generazionale tra i professionisti, sono fortemente frenate dall’attuale scenario fiscale, il quale penalizza la necessaria riorganizzazione degli studi.

A tal proposito si evidenzia, comunque, che ad oggi le operazioni sopra descritte, ed in determinati casi, potrebbero essere costruite risolvendo le problematiche fiscali sopra evidenziate così come risulta da alcune risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate.