Premessa
L’esercizio in forma associata delle professioni “protette” è espressamente disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (DM n.35 dell’8 febbraio 2013).
Tale normativa ha abrogato la Legge 23 novembre 1939, n. 1815 che disciplinava gli “studi associati di assistenza e di consulenza” la quale, qui si ricorda, prevedeva espressamente il divieto di svolgere attività professionali protette sotto qualsiasi forma societaria diversa dallo “studio associato”.
La ratio della norma si fondava sulla volontà del legislatore di impedire che dietro allo schermo societario operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professionale.
Più precisamente il legislatore poneva in primo piano il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale (c.d. intuitus personae) e del particolare rapporto fiduciario che si instaura tra il cliente ed il professionista.
Occorre precisare, comunque, che nonostante la legge 1815/1939 sia stata abrogata, ad oggi vi è ancora la possibilità di svolgere la professione tramite un’associazione professionale, costituita solo tra soggetti regolarmente iscritti a un albo professionale.
La costituzione di uno studio associato può avvenire sia con un atto pubblico sia con una scrittura privata con firma autenticata e deve essere comunicata agli ordini professionali competenti al fine dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo.
Oltre agli estremi anagrafici dei vari associati, in via semplificativa, il contratto associativo deve indicare:
- gli eventuali conferimenti degli associati;
- i beni o i rapporti che devono essere restituiti al socio in caso di scioglimento del rapporto;
- la garanzia e i rischi dei conferimenti;
- la ripartizione degli utili e delle perdite;
- la restituzione dei beni conferiti in godimento;
- le modalità di liquidazione della quota del socio in caso di recesso.
Lo studio associato non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
Nel caso dello studio associato l’amministrazione spetterà solamente agli associati e potrà essere esercitata disgiuntamente.
Il recesso è l’atto con il quale l’associato dichiara di non voler far più parte dell’associazione e per produrre i suoi effetti deve essere comunicato all’associazione.
Le modalità di recesso ed esclusione del socio sono disciplinate dall’articolo 24 del Codice Civile il quale prevede che “La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.”
Pertanto, in linea di principio la qualità di associato è strettamente personale per cui non è trasmissibile (in vita, o, dopo la morte dell’associato, agli eredi), salvo che non sia espressamente previsto dallo Statuto o dall’atto costitutivo.
La ratio della norma è quella di garantire l’interesse degli altri soci dall’ingresso di nuovi associati in assenza della loro volontà.
Infine, nel caso in cui l’associato abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un periodo di tempo determinato il recesso avrà i suoi effetti giuridici a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione.
La presentazione della clientela
Partendo dal dettato della Cassazione una cessione di clientela professionale altro non è che un’operazione di presentazione di clientela dietro corrispettivo, pertanto appare evidente come uno dei principali obblighi del cedente è indubbiamente l’impego alla canalizzazione della clientela.
Questa differenziazione rispetto alla classica cessione d’azienda è giustificata dalla libertà decisionale del cliente che deve poter scegliere, in totale autonomia, a chi affidare la gestione dei propri affari (c.d. “intuitus personae” che caratterizza il rapporto professionista e cliente già oggetto di altri approfondimento presenti in questo sito).
Il passaggio di fiduciarietà si realizza anche attraverso l’affiancamento obbligatorio e le cui modalità sono contenute in un’apposita clausola inderogabile del contratto di cessione della clientela professionale. Statisticamente nelle operazioni di cessione della clientela professionale seguite da MpO & partners il periodo di affiancamento varia dai 12 ai 18 mesi.
Nel corso di questo periodo il professionista cedente si obbliga ad affiancare il professionista che gli subentra nello svolgimento dell’attività presentando la clientela ceduta al fine di consentire al cessionario di subentrare gradualmente nei rapporti professionali in essere.
Infine dovrà essere agevolata l’ottimale conoscenza dei dipendenti e collaboratori, al fine di entrare in sintonia con i medesimi ed individuare le rispettive responsabilità mansionali all’interno dello Studio.
Divieto di concorrenza
Un altro obbligo assunto dal cedente è il divieto di concorrenza. Su tale argomento la Cassazione (Sent. 2860/2010), trattando un caso relativo alla cessione di uno studio professionale, ha stabilito che la cessione indiretta della clientela che si verifica in questi casi è in tutto e per tutto assimilabile ad un trasferimento di attività.
Pertanto il cedente per tutelare la validità del contratto e la sua esecuzione in buona fede deve, oltre agli obblighi positivi di fare, assumersi dunque anche obblighi negativi come, ad esempio, il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo.
Le modalità di applicazione della clausola (ad esempio la durata, o verso chi essa si rivolge) possono variare da contratto a contratto; persiste, però, in caso di violazione del suddetto patto il pagamento di una penale commisurata all’entità del danno cagionato.
Il patto di esclusiva
Ultimo, ma non per importanza, è il patto di esclusiva. Questa clausola sancisce l’impegno del professionista cedente di presentare la clientela solo ed esclusivamente al professionista acquirente.
Il patto di esclusiva configura, dunque, una clausola fondamentale per il rispetto della correttezza professionale, in quanto, in sua mancanza, il professionista cedente, pur rispettando il patto di non concorrenza, potrebbe sviare la clientela verso professionisti che, per ipotesi, potrebbero offrire somme maggiori rispetto a quelle pattuite.
In caso di violazione del patto di esclusiva, la penale è analoga a quella prevista in tema di divieto di concorrenza.
.
Il recesso è l’atto con il quale l’associato dichiara di non voler far più parte dell’associazione e per produrre i suoi effetti deve essere comunicato all’associazione.
Le modalità di recesso ed esclusione del socio sono disciplinate dall’articolo 24 del Codice Civile il quale prevede che “La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.”
Pertanto, in linea di principio la qualità di associato è strettamente personale per cui non è trasmissibile (in vita, o, dopo la morte dell’associato, agli eredi), salvo che non sia espressamente previsto dallo Statuto o dall’atto costitutivo.
La ratio della norma è quella di garantire l’interesse degli altri soci dall’ingresso di nuovi associati in assenza della loro volontà.
Infine, nel caso in cui l’associato abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un periodo di tempo determinato il recesso avrà i suoi effetti giuridici a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione.
Lo studio professionale individuale “all’Italiana”, caratterizzato da professionisti “tuttologhi”, sembra essere destinato a scomparire di fronte al “Capitalismo intellettuale”. Informazione, aggiornamento, conoscenza e specializzazione sono fondamentali per essere competitivi, o meglio per poter anche solo “sopravvivere” nel contesto economico attuale.
Per rispondere a tali esigenze della clientela, che chiede risposte sempre più efficienti al proprio professionista, l’unica soluzione possibile sembra essere la cooperazione intellettuale.
In questo scenario una delle soluzioni potrebbe comprendere il ricorso a professionisti esterni per compensare la carenza di specializzazione interna e poter comunque offrire delle risposte specifiche e rapide a seconda delle esigenze, perdendo però la visione d’insieme permessa dall’aggregazione professionale e dovendo sostenere, di conseguenza, costi non indifferenti.
Una seconda opzione potrebbe essere la costituzione di uno studio associato, che consentirebbe di avere a disposizione professionisti più specializzati in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze dello studio. Inoltre, permetterebbe di attuare economie di scala e, dunque, di ridurre i costi. In questo contesto pare evidente come sia anche possibile ed auspicabile che ai professionisti “maturi” si affianchino dei “giovani”, da far crescere professionalmente all’interno dello studio, al fine di ottenere un ambiente formato da professionisti in possesso di “skills” uniche e diversificate.
Alla luce delle considerazioni fatte, l’aggregazione professionale sembra essere oramai l’unica strada percorribile per il successo dell’attività e restare competitivi sul mercato.
La forma “associativa” non ha mai trovato, però, nel nostro sistema legislativo una vera e propria definizione; nemmeno quando era ancora in vigore la legge 1815/1939. Tale legge, abrogata dalla L.183/2011, indicava solamente il divieto all’esercizio in forma societaria dell’attività professionale ed i criteri in merito alla denominazione dello studio, recitando all’Art.1: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati”.
Il testo, quindi, non forniva una definizione di studio associato ma prevedeva semplicemente i criteri per l’esercizio associato della professione senza esplicitare nulla in merito alla disciplina applicabile. Restava dunque irrisolto il problema in merito alla qualificazione giuridica dello studio associato.
Inoltre, lo studio professionale può essere non solo mono-professionale ma anche inter-professionale, strumento che risulta molto utile soprattutto in periodi di crisi economica nei quali lo studio “multibrand” può rivelarsi indispensabile per sopravvivere.
Ad oggi, nonostante questa mancanza di definizione a livello normativo, lo studio associato risulta comunque uno strumento molto diffuso, soprattutto se confrontato con la Società tra professionisti, metodo che vedremo meglio nei prossimi articoli.