IL DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO DI STP A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La natura delle STP

Va innanzitutto premesso che la società tra professionisti (STP) non costituisce un genere autonomo di modello societario.

Al contrario, la norma istitutiva delle STP, prevede espressamente che “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre” (art. 10, co. 3, D.Lgs. 183/2011).

Le regole di ogni singola STP, quindi, saranno, in prima battuta, quelle proprie del modello societario prescelto.

Il D.Lgs. 183/2011, comunque, stabilisce alcune peculiarità tipiche delle STP, proprio in funzione del fatto che esse costituiscono uno strumento per l’esercizio in forma collettiva di attività professionale.

Peraltro l’esigenza che ha portato all’istituzione delle STP è quella di una parziale, limitata apertura del mondo delle professioni all’ingresso di capitali proveniente da soggetti terzi, non professionisti. È quindi un’ovvia conseguenza che, nella prassi, il modello societario civilistico maggiormente scelto, ai fini della costituzione di una STP, sia quello della società a responsabilità limitata.

Per questo motivo il presente contributo è limitato, essenzialmente, all’analisi del recesso del socio facente parte di una STP a responsabilità limitata.

In caso di STP fondate su altri modelli societari varranno, ovviamente, le regole stabilite per il modello societario di riferimento.

In relazione alle SRL, il recesso del socio è disciplinato dall’art. 2473 c.c., che così recita: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Giova ricordare che il recesso è un atto unilaterale e va quindi distinto da altre ipotesi di trasferimento della partecipazione, fondate, almeno formalmente, sul comune accordo delle Parti (quale ad es. l’uscita di un socio in seguito a disaccordi interni e la conseguente stipula di una cessione di quote).

In altri termini, la legge fissa a priori una serie di avvenimenti, al verificarsi dei quali, garantisce il diritto, in capo al socio dissidente, di uscire dalla società, indipendentemente dalla volontà degli altri soci, col diritto di conseguire il valore effettivo della partecipazione.

La legge indica quindi una serie di cause c.d. legali inderogabili (l’uso della locuzione “in ogni caso” rende nulla ogni eventuale diversa previsione dello statuto).

Così, l’art. 2473 c.c., riconosce sempre e comunque il diritto di recesso in capo al socio, dissenziente nei confronti delle delibere riguardanti:

– il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,

– fusioni o scissioni,

– la revoca dello stato di liquidazione

– il trasferimento della sede all’estero

– l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo

– il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 c.c.

Peraltro si rinvengono altre norme che, seppur in maniera indiretta, stabiliscono altre cause legali inderogabili di recesso. Tra queste ricordiamo:

– il diritto di recedere (eventualmente dopo un termine comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società/dalla sottoscrizione della partecipazione) “qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte” ai sensi dell’art. 2469 c.c.

il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481 bis c.c.)

– il diritto di recesso in capo al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 quater c.c.)

– il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera avente ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie (art. 34 D. Lgs. 5/2003).

Il diritto di recesso è poi sempre previsto in capo ai soci di società contratta a tempo indeterminato.

Con riferimento a quest’ultimo caso, bisogna considerare che qualora la durata fissata nell’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana o comunque estremamente lunga, la giurisprudenza di legittimità e di merito considera la società contratta a tempo indeterminato (cfr. Trib. Roma 19.05.2009 e Cass. Civ. n. 9662 del 22.04.2013). Inoltre il passaggio da un regime di durata a tempo indeterminato a un regime di durata a tempo determinato configura – nei fatti – un’ipotesi di eliminazione di una causa di recesso (così Cass. Civ. n. 9662 del 22.04.2013) e legittima quindi il socio dissenziente a recedere dalla società.

Va comunque ricordato che se la società revoca la delibera che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, il recesso diventa privo di efficacia.

Accanto alla previsione delle suddette cause legali inderogabili, la normativa consente piena libertà, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cfr. art. 2437 co. 2, c.c.), di prevedere altre ipotesi di recesso in via statutaria: c.d. cause di recesso statutarie.

Del resto, l’incipit dell’art. 2473 c.c., “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”, pone un obbligo statutario di previsione dei casi in cui il socio può recedere.

Nonostante il tenore letterale della suddetta norma, frequentemente gli statuti delle ordinarie società di persone o capitali si limitano a prevedere il diritto di recesso unilaterale “nei casi di legge”. Ciò perché la previsione di un diritto di recesso libero (c.d. recesso ad nutum) e la conseguente liquidazione della quota del socio recedente (vd. infra) potrebbero comportare rallentamenti o malfunzionamenti (si pensi ad es. al caso di una società con liquidità di cassa inferiore al valore di mercato della quota del socio recedente).

Spesso, quindi, in maniera acritica, negli statuti delle STP vengono utilizzate le formulazioni degli statuti delle società “normali”, che nulla dicono di più sul diritto di recesso di quanto stabilito dal Legislatore.

Tuttavia, la particolare natura delle attività esercitate dalle STP (attività professionali esercitate) e la tipologia dei suoi soci (in gran parte professionisti, che non possono per altro essere soci di altre STP) consigliano, invece, di utilizzare delle soluzioni più elastiche, al fine di evitare che un professionista sia costretto a stare in una STP controvoglia.

Si può quindi ipotizzare la previsione della facoltà di recesso ad nutum, con preavviso di almeno 180 giorni (come previsto in caso di società contratta a tempo indeterminato) o per giusta causa, fermo restando che tale nozione si può prestare ad interpretazioni più o meno ampie, con grande incertezza nel caso concreto. E’ quindi preferibile, al posto di un generico riferimento alla “giusta causa”, tipizzare una serie di eventi che possono consentire al socio della STP di recedere: in particolare si pensi a malattie o altri eventi che ostacolino o compromettano lo svolgimento dell’attività professionale.

Si possono inoltre prevedere delle finestre temporali per l’esercizio della facoltà di recesso ad nutum: può essere ipotizzabile, in altri termini, concedere al socio della STP il diritto di recesso unilaterale entro 12/24 mesi dalla costituzione della società (o dall’ingresso nella compagine sociale) al fine di verificare la concreta compatibilità con gli altri soci professionisti.

Tolta ovviamente l’ipotesi del recesso ad nutum, si rileva che il dispositivo dell’art. 2473 c.c. si limita a dire che le modalità del recesso (quindi anche il termine per l’esercizio dello stesso) vanno disciplinate dall’atto costitutivo.

Non si può però trascurare che, in relazione alle SPA, l’art. 2437 bis c.c. stabilisce espressamente che “il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Si segnala al riguardo che prassi (Comitato Triveneto dei notai – massima I.H.2) e giurisprudenza (Trib. Trapani 21.03.2007 e Trib. Chieti 17.02.2011) ritengono applicabile analogicamente tale disciplina anche alle SRL.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere nello statuto una clausola di eguale tenore, al fine di evitare qualsiasi dubbio.

Si consideri infine che il valore della quota del socio recedente è determinato tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: di qui l’esigenza di un termine comunque breve, al fine di evitare una differenza significativa tra valore al verificarsi della causa del recesso e valore al momento della dichiarazione di recesso.

Una volta esercitato, il recesso non può più essere revocato ed il socio recedente matura il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Detto termine è inderogabile.

A tal proposito si ricorda che al socio recedente deve essere versato il valore di mercato della propria quota e che, quindi, lo statuto non può prevedere, al riguardo, che gli venga liquidato un importo diverso (Comitato Triveneto dei notai – massima I.H.13).

In caso di disaccordo il valore di liquidazione della quota sarà determinato da un esperto nominato dal tribunale.

Ai sensi dell’art. 2473 c.c. “il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Al riguardo bisogna tenere comunque presente la speciale disciplina delle STP.

Infatti, ai sensi dell’art. 10, co. 4, lett. b, D.Lgs. 183/2011, “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.