La rivalutazione delle partecipazioni
Il 30 giugno scade il termine per beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni.
La Legge di Bilancio 2017 ha riproposto le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
Le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2017.
Le partecipazioni devono essere possedute da:
- persone fisiche residenti in Italia;
- società semplici ed equiparate residenti;
- enti non commerciali residenti;
- soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.
Al fine del perfezionamento della rivalutazione occorre che, nel termine del 30 giugno 2017, il contribuente fa stimare il valore della partecipazione da un professionista abilitato e deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli Uffici dei Giudici di Pace o i Notai.
Si ricorda che i professionisti abilitati, nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, sono commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8% e va versata tramite il Mod. F24 (codice tributo 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni) con le seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 30.6.2017;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2017 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
- Prima rata entro il 30.6.2017;
- Seconda rata entro il 30.6.2018 (a tale rata vanno aggiunti gli interessi del 3% calcolati dal 30.6.2017);
- Terza rata entro il 30.6.2019 (a tale rata vanno aggiunti gli interessi del 3% calcolati dal 30.6.2017).
Si ricorda, infine, che l’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate), con Circolare n. 47 del 24.10.2011, ha precisato che:
- Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato;
- in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse ma comunque reta valida la rivalutazione (gli omessi versamenti possono essere regolarizzati utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso).
- se il contribuente non tiene conto del valore rivalutato, nella determinazione della plusvalenza, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive.
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