Premessa
In caso di presenza di società che svolgono attività di elaborazione dati (contabili, fiscali, paghe), spesso affiancate agli studi professionali, il trasferimento a titolo oneroso della clientela professionale può avvenire anche tramite il negozio giuridico della cessione delle partecipazioni sociali. Tale operazione potrebbe generare, in capo al cedente, l’emersione di una plusvalenza, intesa come differenza positiva tra il valore di cessione ed il costo di acquisto e generare, di conseguenza, materia imponibile.
La normativa in materia vigente
Così come è accaduto negli ultimi anni anche la Legge di Bilancio per il 2019 (più precisamente L’articolo 1, commi 1053 e 1054 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha riaperto i termini per la possibilità di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati, con l’effetto di annullare o ridurre la plusvalenza derivante dall’operazione, possedute alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed Enti non commerciali, a titolo di proprietà o usufrutto e non in regime d’impresa.
Le modalità operative
Al fine di poter procedere con la rivalutazione delle partecipazioni occorre, entro la data del 30 giugno 2019, redigere una perizia di stima delle stesse da eseguirsi da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Registro dei Revisori Legali o periti iscritti alle Camere di Commercio ex articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e va giurata presso la Cancelleria del Tribunale o l’Ufficio di un Giudice di Pace o infine presso un Notaio.
Una volta redatta la perizia di stima, sempre entro il 30 giugno 2019, sarà necessario versare l’imposta sostitutiva che, a differenza della precedente “edizione”, ammonta all’11% se trattasi di partecipazioni qualificate e al 10% se trattasi di partecipazioni non qualificate.
Si ricorda che le partecipazioni sono considerate qualificate quando rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società.
Per partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:
- in un’unica soluzione da versare entro ilo 30 giugno 2018;
- in tre rate annuali di cui la prima entro il 30 giugno 2018.
In caso di rateizzazione le scadenze della seconda e terza rata sono rispettivamente il 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021.
In caso di rateizzazione è prevista, per la seconda rata, la maggiorazione per interessi del 3% annuo a decorrenza dal 30 giugno 2019.
Ai fini operativi l’imposta sostitutiva è da versarsi attraverso il modello F24 ed in caso di rivalutazione di partecipazioni societarie il codice tributo è il “8055” ed inserendo quale anno di riferimento “2019”.
La finalità della rivalutazione
La rivalutazione si perfeziona, di conseguenza si può utilizzare il nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza, con il versamento dell’intero importo dell’imposta ed in caso di rateizzazione con il versamento della prima rata.
L’agenzia delle Entrate, con circolare 35/E del 2004, ha precisato che il mancato versamento delle rate successive non fa venir meno la validità della rivalutazione ma gli importi residui verranno iscritti a ruolo. L’amministrazione finanziaria, inoltre, con la stessa circolare apre una possibilità ai contribuenti che non hanno versato le rate successive dando la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.
Nella dichiarazione dei redditi, infine, devono essere inseriti, nel quadro RT, i dati relativi alla rivalutazione e l’omessa dichiarazione, pur non compromettendo gli effetti della rivalutazione, comportano l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.