La cessione dello studio professionale: la presentazione della clientela

a cura di MPO & Partners

Nell’atto di trasferimento a titolo oneroso della clientela professionale una delle clausole contrattuali più importanti, tale che in mancanza potrebbe comportare la nullità dell’atto, è la presentazione della clientela.

Una delle obbligazioni principali del cedente, individuate anche dalla nota sentenza della Cassazione del 2010, consiste proprio nella presentazione della clientela volta ad agevolare il subentro del professionista cessionario nei rapporti di prestazione d’opera professionale esistenti. La presentazione della clientela, nelle operazioni di cessione\acquisizione di studi professionali, assume carattere rilevante anche in considerazione del fatto che il professionista non può disporre dei clienti come fossero dei semplici beni e di conseguenza la cessione della clientela professionale non può considerarsi una cessione in senso tecnico.

E’ il caso di precisare che il professionista non è tenuto solo ad una semplice presentazione della clientela ma è obbligato a garantire l’integrazione del cessionario tramite l’assunzione di obbligazioni positive di fare e negative di non fare (si pensi, ad esempio, al divieto di concorrenza che sarà, comunque, oggetto di altro approfondimento) che hanno, tutte ed insieme, lo scopo indiretto di contribuire a realizzare la costituzione di un rapporto fiduciario fra la clientela ed il professionista subentrante.

Pertanto la presentazione della clientela, intesa come articolati e precisi obblighi del cedente, serve a trasferire, ed agevolare, il rapporto fiduciario dallo stesso al cessionario.

Già le legge Bersani-Visco, che nel 2004 ha novellato l’articolo 54 del TUIR, ha fatto ricadere tra i redditi di natura professionale i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale anticipando, in qualche modo, il dettato della Cassazione che ha definitivamente legittimato l’atto di trasferimento. Infatti, come già detto precedentemente, proprio in virtù del fatto che i clienti non sono “di proprietà” del professionista cedente il trasferimento comporta una serie di obbligazioni e di comportamento che assume parte cedente e pertanto i relativi corrispettivi vengono trattati, ai fini fiscali, come una vera e propria consulenza. I corrispettivi percepiti rientrano tra i redditi professionali e comportano l’emissione di una regolare parcella soggetta ad IVA, ritenuta d’acconto e cassa previdenziale.

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