L’imposta di bollo su Fatture cartacee ed elettroniche: novità dal 1° gennaio 2019

Le modalità di applicazione dell’IVA sono contenute nel D.P.R. 633/1972.

L’articolo 1 del Decreto disciplina il presupposto impositivo dell’IVA stabilendo che “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.

Attualmente sono in vigore quattro aliquote IVA:

  1. un’aliquota minima del 4% (si applica sulle cessioni di generi di prima necessità come ad esempio farina e cereali, pane, riso, pasta fresca e secca e preparati di pasta, latte fresco, formaggi e latticini, burro, margarina e altri grassi vegetali, olio d’oliva, frutta secca e refrigerata, vegetali freschi o refrigerati, acquisto prima casa o abitazione non di lusso, occhiali o lenti a contatto, libri, giornali e periodici, mense aziendali e scolastiche);
  2. un’aliquota ridotta del 5% (si applica sulle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare);
  3. un’aliquota ridotta del 10% (si applica sulle prestazioni di servizi turistici come alberghi, bar, ristoranti, ma anche a determinati prodotti alimentari ed a particolari operazioni di recupero edilizio);
  4. l’aliquota ordinaria del 22% (si applica su tutti gli altri casi non rientranti nelle prime tre tipologie).

Le operazioni IVA si classificano in quattro tipologie fondamentali:

  1. operazioni imponibili;
  2. operazioni non imponibili;
  3. operazioni esenti (ex articolo 10 del D.P.R. 633/1972);
  4. operazioni escluse (ex articolo 15 del D.P.R. 633/1972).

L’applicazione dell’imposta di bollo, in luogo dell’IVA, è disciplinata dal D.P.R. 642 del 1972 il quale dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture (ma anche sulle ricevute, note, conti e simili documenti).

Più precisamente l’assolvimento dell’imposta di bollo può avvenire attraverso le seguenti modalità:

  • acquistando il contrassegno telematico presso le tabaccherie. Tale contrassegno si applica sul documento per poi procedere con l’annullamento;
  • in modo virtuale.

L’imposta di bollo, pari a € 2,00, si applica sui documenti relativi a tutte le seguenti operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47:

  • Operazioni esenti ex articolo 10 DPR 633/72: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie;
  • Operazioni non imponibili ex articolo 8 c) e 8 bis del DPR 633/72: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni;
  • Operazioni escluse ex articolo 15 del DPR 633/72: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc.;
  • Operazioni fuori campo IVA ex articolo 2,3,4,5,7 del DPR 633/72: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc.)
  • Operazioni fuori campo IVA ex articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)
  • Operazioni fuori campo IVA ex articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011: operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi).

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato (Cfr Risoluzione 444/E del 2008 – www.agenziaentrate.it) che  l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” con possibilità di rivalsa dell’imposta addebitandola al cliente/committente.

L’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto sia mediante l’acquisto della marca da bollo presso le rivendite di valori bollati (da apporre sul documento senza procedere ad alcun annullamento) sia in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

Secondo quanto stabilito dal comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze n. 224 del 28/12/2018  (http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0224.html) sarà la stessa Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta di bollo, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Tale liquidazione avverrà al termine di ogni trimestre.

La liquidazione dell’imposta di bollo potrà essere effettuata o con addebito su conto corrente bancario o postale o utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.