Il Ruolo del Commercialista nel Processo di Digital transformation

Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle imprese e degli obiettivi di semplificazione delle operazioni IVA, l’obbligo della fatturazione elettronica, circoscritto ad oggi alle operazioni effettuate con la pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2019  (anticipato al 1° luglio 2018 per il settore carburanti e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici) sarà esteso sia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi (B2B) sia alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C).

In questo processo di “digital transformation” i professionisti avranno un ruolo determinante per le aziende in quanto tale previsione normativa avrà un impatto notevole nell’ambito della produzione di documenti digitali, come anche confermato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel comunicato del 13 aprile 2017, che stima una produzione annua di circa 1,3 miliardi di documenti digitali.

Per le operazioni B2B le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso per le operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (è consentito stipulare accordi con intermediari ma la responsabilità rimane a carico dei soggetti passivi). Per le operazioni B2C, invece, le fatture saranno messe a disposizione del cliente finale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario/committente, a sua volta, dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il SdI per non incorrere nella sanzione del 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6 c. 8, D.Lgs. n. 471/97).

Si ricorda che sono escluse dall’obbligo:

  1. le operazioni ‘transfrontaliere’ con riferimento alle quali rimane l’obbligo di trasmissione dei dati, a meno che non siano documentate da bolletta doganale o veicolate attraverso il SdI;
  2. i contribuenti minimi e in regime forfetario;
  3. le operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione ordinaria ex art. 22, DPR n. 633/1972 (commercio al minuto ed attività assimilate), salvo che la fattura non sia espressamente richiesta dall’acquirente.

La fattura emessa con modalità diverse da quelle elettroniche è considerata non emessa, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

In un quadro così delineato, dunque, i professionisti avranno un ruolo determinante nel processo di innovazione in atto. Sarà fondamentale adeguare le proprie competenze per gestire con efficacia il processo di “digital transformation” delle aziende, in continua evoluzione, e sarà necessario riorganizzare l’intero processo di gestione clienti/fornitori al fine di renderlo il più efficiente possibile dal punto di vista digitale, con conseguenti vantaggi in termini di costi e di semplificazioni sia gestionali che fiscali.

Ma come potranno i professionisti erogare consulenza alle aziende?

Su tale argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 13 giugno u.s., la quale ha chiarito le regole per il conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

I servizi delegabili sono:

a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”…

b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”

Cosi come previsto dal provvedimento la delega deve essere conferita esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e più precisamente

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  • i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze

Ma quali sono le modalità di conferimento delle deleghe?

La delega all’utilizzo dei servizi sopra riportati può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, reperibile al seguente link.