Fatturazione Elettronica: quale futuro per i professionisti?

Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle imprese e degli obiettivi di semplificazione delle operazioni IVA, l’obbligo della fatturazione elettronica, circoscritto dal 2015 alle operazioni effettuate con la pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2019 sarà esteso sia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi (B2B) sia alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C).

L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per il settore carburanti e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici e al 1° settembre 2018 per le operazioni c.d. ‘tax free shopping’.

Per le operazioni B2B le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso per le operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (è consentito stipulare accordi con intermediari ma la responsabilità rimane a carico dei soggetti passivi); invece, per le operazioni B2C le fatture saranno messe a disposizione del cliente finale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario/committente, a sua volta, dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il SdI per non incorrere nella sanzione del 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6 c. 8, D.Lgs. n. 471/97).

Restano escluse dall’obbligo:

– le operazioni ‘transfrontaliere’ con riferimento alle quali rimane l’obbligo di trasmissione dei dati, a meno che non siano documentate da bolletta doganale o veicolate attraverso il SdI

– i contribuenti minimi e in regime forfetario

– le operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione ordinaria ex art. 22, DPR n. 633/1972 (commercio al minuto ed attività assimilate), salvo che la fattura non sia espressamente richiesta dall’acquirente

La fattura emessa con modalità diverse da quelle elettroniche è considerata non emessa, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

A seguito del corretto utilizzo del sistema i soggetti passivi beneficeranno della riduzione di 2 anni dei termini di decadenza degli accertamenti tributari in materia di redditi e Iva. Sul punto, tuttavia, si rendono necessari dei chiarimenti, in merito ad esempio alle specifiche fattispecie di perdita dei benefici.

Favorevole alla riforma è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti anche se non pochi sono i dubbi sollevati dai professionisti, che probabilmente si attendevano maggiori e più incisive misure di semplificazione per i contribuenti, i quali temono di dover sostenere maggiori costi per la gestione dei clienti. Anche Confindustria, favorevole alla fatturazione elettronica, ha evidenziato che il suddetto obbligo non semplifica di fatto il sistema IVA e arriva in un momento di particolare difficoltà e sfiducia degli operatori.

L’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2B della School of Management del Politecnico di Milano evidenzia che l’estensione della fatturazione elettronica, nell’ambito della Digitalizzazione dei processi aziendali, comporterà dei vantaggi rilevanti e si dimostrerà mediamente conveniente rispetto ai modelli di fatturazione ‘tradizionali’ anche per le realtà più piccole.

In un quadro così delineato, dunque, i professionisti avranno un ruolo determinante nel processo di innovazione in atto. Sarà fondamentale adeguare le proprie competenze per gestire con efficacia il processo di ‘digital transformation’ delle aziende, in continua evoluzione, e sarà necessario riorganizzare l’intero processo di gestione clienti/fornitori al fine di renderlo il più efficiente possibile dal punto di vista digitale, con conseguenti vantaggi in termini di costi e di semplificazioni sia gestionali che fiscali.