Il Consiglio di Stato legittima gli studi dentistici sotto forma di S.R.L.

La legittimità dell’esercizio dell’attività odontoiatrica sottoforma di società di capitale, e nello specifico di s.r.l, rappresenta una tematica di difficile interpretazione che da tempo anima il dibattito all’interno del mondo dentale. Ora però, con la sentenza n. 5756/2021, il Consiglio di Stato ha tolto qualsiasi dubbio, ribadendo la liceità dell’esercizio di quest’attività anche per le s.r.l. Per meglio comprendere come si è giunti a tale conclusione, è utile ripercorrere da un punto di vista cronologico il complesso iter normativo che interessa l’attività odontoiatrica e i possibili modelli societari cui è possibile ricorrere per lo svolgimento di tale attività.

Com’è noto, con la legge 1815 del 1939 è stato introdotto nel nostro paese il divieto di esercitare le professioni protette in forma societaria. Tra le professioni c.d. protette rientrava, e rientra ancora oggi, l’attività professionale di odontoiatra, la quale, istituita dal nostro ordinamento attraverso la legge n.409/1985, viene esercitata  “da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

 

L’abrogazione del divieto di adottare la forma societaria ai fini dell’esercizio delle attività professionali protette avviene formalmente nel 2011, con l’emanazione della Legge  n.183, anche nota come legge di stabilità che, all’art. 10, ammette “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile”. Lo stesso art. 10 istituisce nel nostro ordinamento, ai fini dell’esercizio delle professioni protette, le c.d. società tra professionisti (Stp), le quali non costituiscono un modello societario a sé stante bensì si tratta di organizzazioni che possono utilizzare tutti i modelli societari previsti dal nostro ordinamento (società di capitali, società di persone e cooperative) che soddisfino determinati requisiti, tra cui:

  • L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • L’iscrizione obbligatoria della società ad un albo professionale;
  • Compagine sociale composta da soci professionisti e no, purchè il numero e la partecipazione dei soci professionisti al capitale della società sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni e nelle deliberazioni;
  • L’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società avvenga solo da parte dei soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

Tuttavia, l’insieme delle disposizioni sopra menzionate appare in evidente contrasto con quanto effettivamente verificatosi all’interno del settore dentale nel periodo che va dal 1939 al 2011. Infatti, in questi 72 anni, la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche (estrazioni dentali, cure ortodontiche, ablazioni del tartaro ecc.), sono state erogate mediante la forma giuridica di s.r.l. Sorge spontaneo domandarsi come è possibile che queste società esercitassero l’attività odontoiatrica quando ciò era vietato.

La risposta è da ricercare nell’oggetto del divieto, il quale riguardava l’esecuzione diretta della prestazione da parte di un soggetto giuridico. Di fatto nulla e nessuno ha mai vietato la costituzione di una società di servizio o di mezzi in ambito sanitario, come d’altronde in qualsiasi altro ambito. Per questo motivo queste società, meglio note come s.r.l. odontoiatriche, seppur non iscritte all’albo professionale, esercitavano e continuano tutt’oggi ad esercitare l’attività odontoiatrica, previo rilascio dell’autorizzazione sanitaria prevista dal D.lgs. 502/1992, delegando l’esecuzione della prestazione ad uno o più soci professionisti, i quali, regolarmente iscritti all’albo ed in possesso dei requisiti necessari, direttamente prestano la propria opera nei confronti della pazientela.

Nel 2018 queste società vengono ufficialmente legittimate all’esercizio dell’attività odontoiatrica con  la legge n. 124/2018, nota anche come DLL Concorrenza, in cui, all’art. 153, si legge “l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti  di  cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria  attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.” Condizione necessaria ed essenziale per la liceità dell’esercizio dell’attività odontoiatrica da parte di una società commerciale è dunque che l’imprenditore trovi il proprio alter ego nella figura del direttore sanitario.

Dopo aver ripercorso le principali tappe dell’impianto normativo in materia, è possibile esaminare più nel dettaglio la recente sentenza n.5756/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato.

Il processo ha origine in seguito al rilascio di un’autorizzazione sanitaria, da parte del comune di La Spezia, per l’apertura ed il funzionamento di un ambulatorio odontoiatrico in capo ad una s.r.l. Il provvedimento è stato dapprima impugnato dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) della provincia spezzina di fronte al T.A.R. della Liguria, sostenendo, tra i vari profili di critica, come tale autorizzazione non potesse essere rilasciata ad una società di capitali, ma solo ad odontoiatri o STP di odontoiatri. Il T.A.R., con sentenza n. 858 del novembre 2020 ha rigettato il ricorso e la CAO, tramite ricorso in appello notificato e depositato a gennaio del 2021, ha impugnato l’indicata sentenza davanti al Consiglio di Stato, il quale, si è espresso in modo definitivo ribadendo la piena legittimità dell’esercizio dell’attività odontoiatrica sottoforma di srl.

 

Il motivo del ricorso di parte appellante si fonda principalmente sulla convinzione che il DLL Concorrenza sarebbe in contrasto con l’art. 1, comma 2, della Legge n. 4/2013,  così come innovata dall’art. 4, comma 1, Legge n. 3/2018 dedicata al riordino delle professioni sanitarie, dal momento che è assolutamente vietato per i soggetti non iscritti nell’apposito albo professionale svolgere “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi  ai sensi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge”. Tesi che viene rigettata da parte dei giudici per due motivazioni: la prima è che la legge n. 3/2018 ha come obiettivo quello di regolare l’esercizio della professione intellettuale riservata per legge ai soggetti abilitati, mentre la seconda è che il DLL Concorrenza si limita a definire i requisiti obbligatori che una società di capitali deve possedere per aprire un ambulatorio odontoiatrico, dentro al quale opereranno professionisti abilitati, senza quindi entrare in contrasto con le disposizioni della Legge n.3/2018.

Quanto pronunciato dal Consiglio di Stato ha una portata smisurata e pone la parola fine su una questione che, all’interno del mondo dentale, specie in seguito all’ingresso delle società di capitali, per decenni ha rappresentato l’oggetto di innumerevoli scontri e dispute tra le posizioni ordinistiche e quelle imprenditoriali.