Le operazioni di aggregazione tra professionisti possono far emergere delle problematiche operative che richiedono alcuni approfondimenti.
Nello specifico, nella prassi professionale, sono emerse delle questioni in merito al corretto inquadramento dei proventi incassati da un Centro Elaborazione Dati in forma di Srl (di seguito, il ‘CED’), e del relativo trattamento fiscale in capo al socio uscente, successivamente ad un’operazione di cessione quote.
In particolare, in considerazione del fatto che dal contratto sono stati specificatamente esclusi i crediti maturati ma non ancora incassati alla data di cessione, in attesa della realizzazione delle condizioni di certezza dell’incasso degli stessi, ci si è interrogati sulle modalità di trattamento delle relative somme di competenza del socio uscente, incassate dal CED dopo la data dell’operazione suddetta.
Si consideri che, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, e possono liberamente creare nuovi diritti e obbligazioni, dato il carattere di non tipicità delle obbligazioni. Pertanto, nulla vieta che le parti, una volta raggiunto l’accordo sui termini essenziali del contratto, ne condizionino l’efficacia al verificarsi di un accadimento futuro e incerto, quale ad esempio l’avveramento di una condizione sospensiva (o risolutiva), i cui effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto (art. 1362 cod. civ.).
Tenuto conto del fatto che ogni fattispecie deve essere necessariamente valutata sulla base degli elementi e delle circostanze che la contraddistinguono, anche in relazione alla comune intenzione delle parti, è possibile analizzare un caso simile recentemente affrontato dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 42/2022), seppur con riferimento a crediti commerciali non ancora incassati e oggetto di contenzioso legale.
Il Caso
Il socio unico (persona fisica) di una Srl ha ceduto l’intera partecipazione determinando il prezzo di cessione in funzione della capacità della società di generare utili futuri, senza tener conto degli utili già prodotti e non ancora distribuiti perché correlati a crediti commerciali non ancora incassati e oggetto di contenzioso, ma con l’obbligo per la società di riversare al socio uscente i proventi eventualmente incassati dopo la definizione dei contenziosi pendenti, al netto dei connessi oneri sostenuti.
A seguito della cessione della partecipazione, la società ha incassato i crediti oggetto dei contenziosi legali transati, riversando al socio uscente le relative somme di competenza.
Sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale della futura erogazione di somme nei confronti del socio uscente, ovvero:
1) applicazione o meno della ritenuta a titolo d’imposta del 26% (ritenuta sui dividendi);
2) deducibilità o meno delle predette somme, ai fini IRES e IRAP.
Il Parere dell’Agenzia
Ai fini fiscali, i redditi di natura finanziaria derivanti dal possesso di partecipazioni sociali sono, da un lato, gli utili (dividendi) che corrispondono alla remunerazione del socio e, dall’altro, le plusvalenze (capital gain) realizzate in sede di cessione a titolo oneroso delle stesse partecipazioni.
In particolare, per le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, i dividendi trovano collocazione nell’ambito dei redditi di capitale (art. 44 e seg. TUIR), mentre le plusvalenze in quella dei redditi diversi (art. 67 e seg. TUIR).
Ciò premesso, poiché il socio uscente non è più titolare del diritto di partecipazione agli utili della società, ai fini fiscali la corresponsione di somme finalizzate al riconoscimento degli utili ante cessione non può essere considerata sostituiva degli stessi ma una mera integrazione del corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione nella società.
Nel caso analizzato dall’Agenzia, dunque, le somme percepite dal socio uscente in assenza di partecipazione sociale non sono assimilate ai dividendi ma devono essere considerate redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, c. 1, lett. c), TUIR), da assoggettare all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.
Inoltre, in merito alla deducibilità in capo alla società ai fini IRES e IRAP, considerando che le somme in questione sono assimilate a un’integrazione del corrispettivo di cessione della partecipazione, risulta applicabile l’articolo 109, c. 5, TUIR, in base al quale «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi … sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».