a cura di MPO & Partners
Ritorniamo sugli aspetti tributari in riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela di uno studio professionale.
E’ il caso di ricordare che il contratto di cessione di uno studio professionale è stato riconosciuto a livello normativo dal D.L. 223/2006, con l’introduzione dell’art. 54, c. 1-quater Tuir (il quale, nonostante la natura esclusivamente tributarista della norma, ha di fatto giuridicizzato il trasferimento della clientela professionale) e definitivamente legittimato dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 2860/2010).
Ai fini esclusivamente tributari i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale concorrono a formare i redditi di lavoro autonomo così come stabilito dall’articolo 54, comma 1 quater, del TUIR e pertanto devono essere tassati in modo ordinario secondo il principio di cassa. Ai fini pratici il professionista cedente deve emettere una vera e propria parcella professionale soggetta ad IVA, cassa previdenziale e ritenuta d’acconto e deve inserirli nel quadro RE, rigo RE3 del modello Unico PF.
Il D.L. 223/2006 ha, però, introdotto anche la lettera g-ter al comma 1 dell’articolo 17 del TUIR il quale prevede che i corrispettivi percepiti a seguito della cessione dello studio professionale possono anche fruire del c.d. regime di tassazione separata.
La ratio della norma è quella di evitare l’applicazione in capo al contribuente di un’aliquota molto elevata a seguito della cumulabilità di tali proventi con altri redditi; nello specifico, la Circolare n. 11/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di tassazione separata si applica sia quando il compenso è percepito in un’unica soluzione sia quando è percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. In questo caso il professionista cedente dovrà inserire tali corrispettivi nel Quadro RM – Sezione 2 – del Modello Unico PF. Infatti le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO PF hanno chiarito che devono essere indicati in tale quadro (RM – sezione 2) i “redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta.”.
Resta ferma la qualificazione di reddito di lavoro autonomo nel caso in cui, a seguito della cessione della clientela, si intenda cessare l’attività; di conseguenza, come precisato dall’Agenzia, il professionista deve conservare la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata (‘l’attività non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale’).
Con la Risoluzione n. 232 del 2009 l’Agenzia ha ‘parzialmente superato’ tale interpretazione in quanto, con riferimento all’istanza di un ragioniere commercialista che intendeva chiudere la partita Iva in pendenza di un procedimento giudiziario (relativo alla contestazione di una fattura ad esigibilità differita), ha ritenuto ammissibile la chiusura della stessa previo versamento dell’imposta indicata in fattura.
Secondo l’Agenzia comunque, nella generalità dei casi, la cessazione dell’attività del professionista non coincide ‘con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali’; quindi, l’attività non può ritenersi cessata fino a quando il soggetto, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di 3 anni ex art. 2956 c.c.).
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Cessione studio professionale – Tassazione separata