La cessione dello studio professionale.
Il legame cliente-professionista si fonda solo ed esclusivamente sull’“intuitus personae” e “fiduciarietà” e pertanto esso è libero di scegliere in piena autonomia il professionista cui affidare la gestione dei propri affari
La Cassazione Civile, nella Sentenza n. 2860/2010, ha riconosciuto la liceità della cessione di uno studio professionale, configurando, con riferimento alla clientela, non una cessione in senso tecnico ma, “…un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.
Il trasferimento della clientela (il legislatore, nel novellare l’Articolo 54 del T.U.I.R., ha utilizzato il termine “cessione della clientela”) si concretizzerebbe, di fatto, in un’operazione di presentazione dietro corrispettivo. Tale presentazione, che si svolge nel corso del periodo di affiancamento, serve proprio per trasferire l’“intuitus personae” e “fiduciarietà” da cedente a cessionario.
Per questo motivo dovrebbe essere più coerentemente affidata a modelli negoziali specifici e alternativi al classico contratto di cessione.
Le parti considerate nel contratto sarebbero:
- la clientela;
- il professionista cedente;
- il professionista acquirente.
L’oggetto del contratto sarebbe l’obbligazione di presentazione di clientela da parte del cedente nei confronti del cessionario.
Come già precedentemente detto il rapporto che lega il cliente al professionista è di natura fiduciaria e pertanto esso è libero di scegliere in piena autonomia il professionista cui affidare la gestione dei propri affari. Ne consegue che non sarebbe direttamente negoziabile e questo differenzia il contratto di cessione di clientela professionale dal contratto di cessione d’azienda.
Prendendo, ad esempio, la professione di commercialista, la cessione di uno studio professionale deve essere tutelata con delle clausole che permettano di rispettare il principio di continuità nel passaggio tra professionisti, in modo tale che la clientela, ma anche i dipendenti dello studio, non subiscano effetti negativi legati al trasferimento in questione.
Ciò premesso, il professionista cedente non è obbligato soltanto a realizzare un’attività promozionale di presentazione ma deve garantire una mirata integrazione del professionista acquirente attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare.
Nel contratto di cessione di uno studio professionale una delle principali obbligazioni positive di fare (a carico del professionista cedente) è sicuramente quella dell’obbligo di ‘affiancamento’ al fine di presentare e canalizzare la clientela al professionista acquirente (ovvero trasferire la fiduciarietà) illustrando, ad esempio, le specifiche esigenze della stessa. Il periodo di affiancamento, più o meno lungo a seconda delle specifiche peculiarità dello studio, consente, inoltre, all’acquirente di conoscere meglio i dipendenti e i collaboratori, individuando le rispettive responsabilità, e di avere una visione completa dell’organizzazione dello studio attraverso l’apprendimento delle procedure operative impiegate.
Le obbligazioni negative di non fare si sostanziano, invece, nel c.d. ‘divieto di concorrenza’, che corrisponde all’impegno di non entrare in concorrenza con il professionista acquirente per un periodo predeterminato nel contratto, e nel c.d. ‘patto di esclusiva’, attraverso il quale il cedente non deve presentare la clientela a professionisti diversi da quelli interessati alle trattative di cessione. Tale patto di esclusiva configura una clausola fondamentale per il rispetto della correttezza professionale ed, in effetti, un contratto privo di tale clausola sarebbe comunque valido ma non giustificherebbe la maturazione dei corrispettivi propri del contratto di cessione della clientela.
I principi suesposti tendono a garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte nel contratto ma, in questo senso, nel nostro ordinamento, ad oggi non esiste una normativa specifica che regolamenti tali aspetti e, di conseguenza, non esiste nemmeno un organo di controllo che vigili sul rispetto degli stessi.
Nella realtà professionale, invece, l’attività dello studio MPO & Partners ha maturato una consolidata esperienza nel settore delle cessioni e delle acquisizioni di studi professionali ed offre ai professionisti una consulenza specializzata che permette di valutare ogni aspetto dell’operazione (dal punto di vista organizzativo, economico-patrimoniale, civilistico e tributario); l’obiettivo prevalente dello studio è tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte nell’operazione, ovvero i professionisti, la clientela e i dipendenti, che inevitabilmente costituiscono una risorsa fondamentale per il professionista acquirente in virtù del contatto diretto e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela. Tutto ciò al fine di trasferire il rapporto fiduciario e garantire una completa e perfetta continuità dello studio professionale.