Il trasferimento della clientela professionale attraverso la cessione delle partecipazioni. L’opportunità della rivalutazione

In caso di presenza di società che svolgono attività di elaborazione dati (contabili, fiscali, paghe), spesso affiancate agli studi professionali, il trasferimento a titolo oneroso della clientela professionale può avvenire anche tramite il negozio giuridico della cessione delle partecipazioni sociali. Tale operazione potrebbe generare, in capo al cedente, l’emersione di una plusvalenza, intesa come differenza positiva tra il valore di cessione delle partecipazioni ed il costo di acquisto, e generare, di conseguenza, materia imponibile.

Così come è accaduto negli ultimi anni anche la Legge di Bilancio per il 2017 ha riaperto i termini per la possibilità di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati, con l’effetto di annullare o ridurre la plusvalenza derivante dall’operazione di cessione delle partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2017 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed Enti non commerciali, a titolo di proprietà o usufrutto e non in regime d’impresa.

Al fine di poter procedere con la rivalutazione delle partecipazioni occorre, entro la data del 30 giugno 2017, redigere una perizia di stima delle stesse da eseguirsi da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Registro dei Revisori Legali o periti iscritti alle Camere di Commercio ex articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e va giurata presso la Cancelleria del Tribunale o l’Ufficio di un Giudice di Pace o infine presso un Notaio.

Una volta redatta la perizia di stima, sempre entro il 30 giugno 2017, sarà necessario versare l’imposta sostitutiva dell’8% (come la precedente “edizione”, l’imposta sostitutiva è la stessa sia se trattasi di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate).

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

  1. in un’unica soluzione da versare entro ilo 30 giugno 2017;
  2. in tre rate annuali di cui la prima entro il 30 giugno 2017.

In caso di rateizzazione le scadenze della seconda e terza rata sono rispettivamente il 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 (la terza rata slitta al 2 luglio in considerazione che il 30 giugno 2019 è un sabato).

In caso di rateizzazione è prevista, per la seconda rata, la maggiorazione per interessi del 3% da conteggiarsi a partire dal 30 giugno 2017, per l’ultima rata gli interessi, sempre del 3% annui, devono essere calcolati dal 30 giugno 2017.

Ai fini operativi l’imposta sostitutiva è da versarsi attraverso il modello F24 ed in caso di rivalutazione di partecipazioni societarie il codice tributo è il 8055.

La rivalutazione si perfeziona, di conseguenza si può utilizzare il nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza, con il versamento dell’intero importo dell’imposta ed in caso di rateizzazione con il versamento della prima rata.

L’agenzia delle Entrate, con circolare 35/E del 2004, ha precisato che il mancato versamento delle rate successive non fa venir meno la validità della rivalutazione ma gli importi residui verranno iscritti a ruolo. L’amministrazione finanziaria, inoltre, con la stessa circolare apre una possibilità ai contribuenti che non hanno versato le rate successive dando la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Nella dichiarazione dei redditi, infine, devono essere inseriti, nel quadro RT, i dati relativi alla rivalutazione e l’omessa dichiarazione, pur non compromettendo gli effetti della rivalutazione, comportano l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

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