Cedesi studio professionale. I principali obblighi del cedente

a cura di MPO & Partners

Nel caso di cessione di uno studio professionale sebbene l’oggetto del trasferimento possa essere ritenuto ‘insolito’ occorre chiarire che si tratta, sempre e comunque, di un’operazione di cessione. Come tale, quindi, necessita di essere regolamentata da un contratto.

Fondamentale, in questa analisi, è tenere a mente che un contratto di cessione di clientela professionale ha il delicato compito di regolamentare il passaggio di uno Studio professionale da un professionista ad un altro.

A tal proposito è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2860 del 9/2/2010 con la quale ha chiarito che il contratto di cessione della clientela professionale, seppur lecito e valido, non deve essere configurato come una cessione in senso tecnico ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante attraverso l’assunzione di una serie di obbligazioni: negative – di NON fare e positive – di FARE.

Il contratto, quindi, non regolamenta la vendita materiale di un’azienda, bensì un insieme di obbligazioni positive di fare e negative di non fare, le quali costituiscono obbligazioni di mezzo e non di risultato.

Partendo dal dettato della Cassazione una cessione di clientela professionale altro non è che un’operazione di presentazione di clientela dietro corrispettivo appare evidente come uno dei principali obblighi del cedente è indubbiamente l’impego alla canalizzazione della clientela. Questa differenziazione rispetto alla classica cessione d’azienda è giustificata dalla libertà decisionale del cliente che deve poter scegliere, in totale autonomia, a chi affidare la gestione dei propri affari (c.d. “intuitus personae” che caratterizza il rapporto professionista e cliente già oggetto di altri approfondimento presenti in questo sito). Il passaggio di fiduciarietà si realizza anche attraverso l’affiancamento obbligatorio e le cui modalità sono contenute in un’apposita clausola inderogabile del contratto di cessione della clientela professionale. Statisticamente nelle operazioni di cessione della clientela professionale seguite da MpO & partners il periodo di affiancamento varia dai 12 ai 18 mesi. Nel corso di questo periodo il professionista cedente si obbliga ad affiancare il professionista che gli subentra nello svolgimento dell’attività presentando la clientela ceduta al fine di consentire al cessionario di subentrare gradualmente nei rapporti professionali in essere. Infine dovrà essere agevolata l’ottimale conoscenza dei  dipendenti e collaboratori, al fine di entrare in sintonia con i medesimi ed individuare le rispettive responsabilità mansionali all’interno dello Studio.

Un altro obbligo del cedente è il divieto di concorrenza. Su tale argomento la Cassazione (Sent. 2860/2010), trattando un caso relativo alla  cessione di uno studio professionale, ha stabilito che la cessione indiretta della clientela che si verifica in questi casi è in tutto e per tutto assimilabile ad un trasferimento di attività. Pertanto il cedente per tutelare la validità del contratto e la sua esecuzione in buona fede deve, oltre agli obblighi positivi di fare, assumersi dunque anche obblighi negativi come, ad esempio, il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo.

Le modalità di applicazione della clausola (ad esempio la durata, o verso chi essa si rivolge) possono variare da contratto a contratto; persiste, però, in caso di violazione del suddetto patto il pagamento di una penale commisurata all’entità del danno cagionato.

Ultimo, ma non per importanza, è il patto di esclusiva. Questa clausola sancisce l’impegno del professionista cedente di presentare la clientela solo ed esclusivamente al professionista acquirente.

Il patto di esclusiva configura, dunque, una clausola fondamentale per il rispetto della correttezza professionale, in quanto, in sua mancanza, il professionista cedente, pur rispettando il patto di non concorrenza, potrebbe sviare la clientela verso professionisti che, per ipotesi, potrebbero offrire somme maggiori rispetto a quelle pattuite.

In caso di violazione del patto di esclusiva, la penale è analoga a quella prevista in tema di divieto di concorrenza.

Gli obblighi sopra descritti oltre ad essere funzionali al particolare “bene” oggetto di cessione, sono avvalorata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2860/2010 , con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui “è lecitamente e validamente stipulato il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare e negativi di non fare – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.

MPO & Partners