L’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, in presenza di determinate condizioni, sono assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva e non scontano le imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

Tale regime, disciplinato dagli articoli 15-20 bis del D.P.R. 601 del 29 settembre 1973, e introdotto nel 1973, consente l’esonero dal pagamento di tutti i tributi indiretti che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni di finanziamento.

Dopo numerosi interventi di modifica con l’entrata in vigore del DL 145/2013 e del DL 91/2014 tale istituto ha assunto le caratteristiche di un regime opzionale lasciando alle parti la valutazione circa l’opportunità o meno di applicazione del regime.

Preliminarmente si rileva che l’imposta sostitutiva, in regime opzionale, si applica, in aggiunta ad altre categorie di finanziamenti, alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi) effettuate dalle banche e alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti (articolo 2, comma 1-bis, Dl 220/2004).

Al solo fine di chiarezza si rileva che in riferimento a quest’ultima tipologia di finanziamento, l’imposta sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi per la costruzione di abitazioni, mentre non è applicabile ai finanziamenti destinati alla ristrutturazione.

In ogni caso, è esclusa l’applicabilità del regime agevolato ai finanziamenti concessi per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria di abitazione (cfr risoluzione 49/E del 22 aprile 2005).

L’imposta si applica anche a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni di finanziamento, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali.

La risoluzione del caso in esame è relativa all’atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte di una banca in favore di un’altra società. Al riguardo, si precisa che l’atto di cessione in questione ha per oggetto un credito  derivante da un finanziamento a medio termine (assoggettato al regime fiscale di esenzione ex articoli 15 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con applicazione dell’imposta sostitutiva), garantito da ipoteca, concesso dalla Banca suddetta, in favore di una società.

Ci si chiede se la cessione del predetto credito alla società, unitamente al trasferimento della garanzia ipotecaria conseguente alla cessione stessa, possa rientrare nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601?

Premesso che l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito ….. sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative” su tale argomento è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17/E del 16/2/2018 con la quale chiarisce che “oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva…”.

Inoltre, l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera anche con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.

Pertanto, anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria  può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15.