Tributaristi esclusi dal rilascio del visto di conformità

a cura di MPO & Partners M&A

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 6028/2012, ha confermato l’esclusione dei tributaristi dai ‘soggetti abilitati’ a rilasciare il visto di conformità, come già stabilito dal Tar del Lazio con Sentenza n. 33676/2010 e dalla Circolare Ag. Entrate n. 57/2009 (‘Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall’art. 10 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009. Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro’).

Nello specifico, l’associazione nazionale LAPET, con ricorso al Tar del Lazio, chiedeva l’annullamento della circolare 57/E del 2009 nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del ‘visto di conformità’ i professionisti che ‘esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale’, incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali (c.d. tributaristi).
Le censure, infondate, poggiavano essenzialmente sulla mancata considerazione del necessario ed inscindibile nesso di collegamento tra attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali (pacificamente consentita ai tributaristi) ed il rilascio del visto di conformità.

Il Consiglio di Stato, invece, sulla base della norma che disciplina il visto di conformità (D. Lgs 09/07/1997, n. 241 – art. 35), ha affermato che i soggetti abilitati al visto di conformità devono necessariamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non viceversa.

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