Reddito d’impresa per la tassazione della “nuova” Stp

a cura di MPO & Partners

Nell’inserto del Sole 24 Ore “L’esperto risponde” di lunedì 15 dicembre 2014, è stato pubblicato un interessante articolo, “Nelle nuove Stp la tassazione è soggetta alle regole del reddito d’impresa dunque senza ritenuta d’acconto”, a cura di Michele Brusaterra.

Sebbene non sia uno strumento ad oggi molto utilizzato in Italia, è possibile esercitare la professione insieme ad altri professionisti utilizzando varie forme di “associazionismo”, oltre alle Società tra Professionisti (Stp), ufficializzate dalla legge 183/2011. È possibile, infatti, anche la costituzione di “studi associati” (L. 1815/1939), per coloro i quali, abilitati alla professione, decidono di associarsi per l’esercizio della professione stessa e possono coinvolgere anche professionisti di attività diverse tra loro. Ai soli avvocati, invece, è data la possibilità (L. 161/2014) di costituire Società tra avvocati (Sta), che devono sottostare alle regole civili delle Snc e, come le Stp, producono reddito di lavoro autonomo e seguono i regimi di cassa e trasparenza. Diversa la questione per quanto riguarda le associazioni tra ingegneri, dette Società di ingegneria (Dlgs. 163), che potendo assumere forma di società di capitali o cooperative producono reddito d’impresa.

Ma se la presenza di professionisti non determina per forza reddito da lavoro autonomo, come trattiamo fiscalmente le Stp di cui abbiamo parlato in principio?
Ci viene chiarito dal decreto dell’8 febbraio 2013 che le Stp possono assumere la forma di società di capitali, persone o cooperative, i partecipanti possono appartenere anche a diversi ordini professionali e, persino, non essere professionisti ma farne parte solo per prestazioni tecniche o finalità d’investimento.

A questo punto appare evidente che le società tra professionisti debbano determinare il reddito che il tipo di società adottata produrrebbe, quello d’impresa, e ne consegue che non troverà più applicazione la ritenuta d’acconto sui compensi fatturati.
Infine, questa “nuova” versione di Stp potrà applicare i regimi propri delle diverse tipologie societarie (se è costituita come società di capitali adotterà un regime contabile “ordinario”).

MPO & Partners