Non paga l’IRAP lo studio associato senza stabile organizzazione

a cura di MPO & Partners M&A

La costituzione di uno studio associato di professionisti non è condizione sufficiente per esigere il pagamento dell’IRAP, se non esiste una stabile organizzazione: lo conferma l’ordinanza n. 22506 del 10 dicembre 2012 della Cassazione con riferimento alla spettanza ad uno studio legale associato del rimborso dell’imposta.

La Corte ritiene una ‘presunzione’ l’asserire che l’esclusiva esistenza di uno studio associato costituisca indizio di una stabile organizzazione ai fini IRAP; tale presunzione, così come affermato anche dal giudice di merito (CTR Palermo sent. n. 32/31/2010) è superabile con adeguate motivazioni, rappresentate in particolare dall’assenza di personale dipendente e dall’esiguità di spese per beni strumentali.

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