a cura di MPO & Partners M&A
Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012) nel disciplinare la libera concorrenza in materia di professioni regolamentate ha abrogato, a partire dal 24 gennaio, le tariffe professionali stabilendo che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso professionale è determinato sulla base di specifici parametri; successivamente, il DM 20 luglio 2012 n. 140 ha specificato i criteri da seguire per l’applicazione degli stessi, con relative tabelle per le diverse categorie professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell’area tecnica), disponendo la loro applicabilità alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ovvero a partire dal 23 agosto 2012.
La sentenza n. 17406 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, depositata il 12 ottobre scorso, ha specificato che nelle liquidazioni giudiziali i nuovi parametri devono essere applicati ogni volta che il professionista non ha ancora completato la propria prestazione professionale alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente.
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