Società tra avvocati: in attesa della delega si applica la legge forense

a cura di MPO & Partners

L’attuale normativa sulle società tra avvocati è in attesa di chiarimenti dal Ministero della Giustizia, dopo che il 4 agosto 2013 sono scaduti i termini fissati dalla legge di riforma dell’ordinamento forense (L. n. 247/2012) per la delega al governo ad emanare regole speciali sull’esercizio in forma societaria della professione di avvocato.

Come dichiarato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, con nota del 30/08/2013, la conseguenza diretta della scadenza dei termini è quella di non poter applicare agli avvocati la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie; è necessario, pertanto, un chiarimento del Ministero per evitare che sulla base di interpretazioni inesatte siano costituite società professionali che sarebbero nulle.

Il presidente del CNF afferma che molta confusione sull’argomento è stata suscitata da un’errata interpretazione della legge comunitaria n. 97/2013, contenente una disposizione sulle società di cui facciano parte avvocati stranieri stabiliti in Italia (art. 5).

Secondo l’art. 5 della “legge europea”, infatti, è stato rimosso il requisito della necessaria presenza di un avvocato italiano nella compagine societaria di avvocati stranieri ma tale innovazione non incide sul testo della riforma forense né sulla sua attuazione, poiché non modifica la regola secondo la quale per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, occorre essere avvocati e non rimuove nemmeno il divieto che altri professionisti o soci di mero capitale possano partecipare alle società di avvocati.

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