Le perdite derivanti dall’acquisto dello studio professionale non sono riportabili negli anni successivi

a cura di MPO & Partners M&A

L’acquisizione di uno studio professionale, fattispecie riconosciuta a livello normativo dal D.L. 223/2006, con l’art. 54, c. 1-quater Tuir, e legittimata anche dalla sentenza della Cassazione n. 2860/2010, può comportare, nei primi anni di attività dello studio acquirente delle perdite collegate al pagamento del prezzo di cessione (sia che lo stesso avvenga in un unica soluzione sia che avvenga in misura rateale).

Premesso che il professionista acquirente deduce il costo sostenuto, in sede di determinazione del reddito, nei limiti e nelle condizioni previste dall’art. 54 TUIR, ovvero secondo il principio di cassa, in quanto costo inerente l’esercizio dell’attività professionale (Risoluzione n. 108/E del 29/03/2002), si rileva che le perdite derivanti dall’attività di lavoro autonomo professionale, in forma individuale o associata, possono essere utilizzate in diminuzione del reddito complessivo del periodo esclusivamente nel periodo di imposta in cui sono realizzate (art. 8, c.1 Tuir).

La disposizione del Tuir che non consente ai professionisti o agli studi associati di riportare le perdite nei periodi successivi a quello di realizzo è applicabile per le perdite realizzate fino al 2005 e a partire dal 2008, mentre solo per i periodi di imposta 2006 e 2007 il D.L. 223/2006 (art. 36, c. 27) aveva modificato l’art. 8 Tuir prevedendo, anche per l’esercizio di arti e professioni, in forma individuale o attraverso società semplici e associazioni di cui all’articolo 5 Tuir, l’utilizzabilità delle perdite nel periodo di imposta di realizzo e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza in essi.

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